LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4)stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci (di seguito denominati congiuntamente "i certificati"). In particolare l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce, tra l'altro, modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale
(2)Più in particolare, l'allegato III, capitoli 1 (MODELLO BOV), 2 (MODELLO OVI), 24 (MODELLO MP-PREP), 25 (MODELLO MPNT), 26 (MODELLO MPST), 27 (MODELLO CAS), 41 (MODELLO GEL), 42 (MODELLO COL), 43 (MODELLO RCG), 44 (MODELLO TCG) e 50 (MODELLO COMP), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine bovina, ovina e caprina. Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione (6) al fine di aggiornare, tra l'altro, le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine bovina, ovina e caprina aggiungendo condizioni specifiche applicabili all'ingresso nell'Unione di prodotti derivati da ruminanti provenienti da un paese con un rischio controllato di BSE quando detti prodotti sono derivati da animali che provengono da un paese con un rischio indeterminato di BSE. Tali nuove prescrizioni per l'ingresso nell'Unione delle partite in questione dovrebbero riflettersi nei suddetti modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
(3)Inoltre gli attestati di sanità pubblica e di sanità animale figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, di cui all'allegato III, capitoli 25 (MODELLO MPNT) e 26 (MODELLO MPST), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, dovrebbero essere modificati al fine di rispecchiare accuratamente le prescrizioni relative, rispettivamente, all'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale da cervidi d'allevamento e selvatici di cui all'allegato IX, capitolo F, del regolamento (CE) n. 999/2001 e allo stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche di cui all'articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (7). È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
(4)L'allegato III, capitolo 27, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano (MODELLO CAS). Conformemente all'articolo 148 del regolamento delegato (UE) 2020/692, il punto II.2.2 di tale modello di certificato sanitario/ufficiale prevede la possibilità, per i paesi terzi o territori o le loro zone autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche, e pertanto elencati nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (8), di introdurre nell'Unione partite di budelli senza necessità di certificare l'applicazione dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692. L'attuale formulazione di tale punto non è tuttavia sufficientemente chiara per quanto riguarda la zona di origine dei budelli cui tale possibilità è applicabile. Al fine di chiarire che tale possibilità si applica solo alle zone elencate nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, è opportuno inserire il codice della zona di origine dei budelli quale indicato nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto necessario modificare tale modello di conseguenza.
(5)Inoltre l'allegato III, capitoli 28 (MODELLO FISH-CRUST-HC) e 31 (MODELLO MOL-HC), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano e di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano. Al fine di migliorare la chiarezza delle note figuranti in tali modelli è opportuno specificare chiaramente che le partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che richiedono la compilazione degli attestati di sanità animale di cui alla parte II.2 sono quelle che non sono state escluse dall'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, a norma dell'articolo 1, punto 6), di tale regolamento. Nello specifico, le partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, che entrano nell'Unione pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione non richiedono la compilazione degli attestati di sanità animale di cui alla parte II.2. Anche la definizione di "ulteriore trasformazione" chiarirà la situazione di tali partite. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
(6)Inoltre le recenti modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione (9) all'articolo 167, lettere a) e b), e all'articolo 169, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbero riflettersi negli attestati di sanità animale di cui all'allegato III, capitoli 28 (MODELLO FISH-CRUST-HC) e 31 (MODELLO MOL-HC), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
(7)È inoltre necessario chiarire che il periodo di validità dei modelli di certificati sanitari/ufficiali stabilito all'allegato III, capitolo 28 (MODELLO FISH-CRUST-HC), punto II.2.8, e capitolo 31(MODELLO MOL-HC), punto II.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 si applica esclusivamente alle partite di animali acquatici vivi cui si riferiscono tali certificati sanitari/ufficiali. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
(8)Inoltre l'allegato III, capitoli 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di latte crudo destinato al consumo umano (MODELLO MILK), di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi (MODELLO MILK-RMP/NT) e di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT). Tali modelli non riflettono tuttavia le alternative al periodo di permanenza degli animali da cui è stato ottenuto il latte nel paese terzo o territorio di origine del latte o dei prodotti lattiero-caseari, o nella loro zona, attualmente stabilito all'articolo 154 del regolamento delegato (UE) 2020/692, modificato di recente dal regolamento delegato (UE) 2021/1705. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
(9)L'allegato III, capitolo 45, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano (MODELLO HON). Al fine di garantire l'autenticità di tali partite, è opportuno migliorare le garanzie ad esse applicabili allineandole a determinate norme stabilite dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio (10). È pertanto necessario modificare tale modello di conseguenza.
(10)L'allegato III, capitoli 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano (MODELLO COMP) e il modello di certificato sanitario/ufficiale per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano (MODELLO TRANSIT-COMP). Entrambi i modelli prevedono uno specifico attestato di sanità animale per i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti. Per quanto riguarda il luogo di produzione, l'attestato di sanità animale non riflette la possibilità di certificare che i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti sono stati prodotti in uno Stato membro. Poiché i prodotti lattiero-caseari prodotti in uno Stato membro soddisfano tutte le necessarie garanzie in materia di sanità animale, è opportuno includere tale possibilità nei suddetti modelli. Dovrebbe essere inoltre modificato l'attestato di sanità animale per chiarire le diverse opzioni previste per la certificazione delle specie di origine del latte da cui sono stati ottenuti i prodotti lattiero-caseari. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC
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