Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/37 della Commissione del 12 gennaio 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/403.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, l’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l’articolo 162, paragrafo 5, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettera a), e l’articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (3) stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri e per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Tali partite comprendono le partite che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/688 (4) e (UE) 2020/692 (5) della Commissione.

(2)L’allegato I, capitolo 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «POU-INTRA-LT20»). L’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2020/688 è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1706 della Commissione (6) al fine di concedere una deroga per i movimenti di partite di meno di 20 capi di pulcini di un giorno di pollame diversi dai ratiti, nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona. Tale modifica dovrebbe riflettersi in detto modello di certificato sanitario/ufficiale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, capitolo 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(3)L’allegato I, capitolo 19, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pollame destinato alla macellazione (modello «POU-INTRA-Y»). Gli articoli 29 e 44 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (7) stabiliscono condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti per la macellazione di animali detenuti delle specie elencate che si trovano in una zona di protezione o di sorveglianza a seguito della conferma della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A. Tali condizioni specifiche dovrebbero riflettersi in detto modello di certificato sanitario/ufficiale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, capitolo 19, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(4)Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, il capitolo 27 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «HEP») e il capitolo 28 stabilisce il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di uova da cova di ratiti (modello «HER»). L’articolo 107 del regolamento delegato (UE) 2020/692 è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione (8) al fine di stabilire nuove prescrizioni per le partite di uova da cova di pollame per quanto riguarda l’ispezione del loro gruppo di origine. Tali nuove prescrizioni dovrebbero riflettersi in detti modelli di certificati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II, capitoli 27 e 28, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(5)L’allegato II, capitolo 34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 stabilisce il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività (modello «CAPTIVE-BIRDS»). L’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692 è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1705 al fine di introdurre una deroga alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività per l’ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l’intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona. Tali modifiche dovrebbero pertanto riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 tramite l’esclusione di tale categoria di volatili in cattività da detto modello di certificato sanitario e la creazione di un nuovo modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l’ingresso (modello «RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE»). Occorre quindi modificare l’allegato II, capitolo 34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 e aggiungere un nuovo capitolo 34 bis a tale allegato.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(7)L’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 elenca i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di volatili e materiale germinale. È pertanto necessario modificarlo al fine di includere in tale elenco un riferimento al nuovo modello «RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE» da inserire nel nuovo capitolo 34 bis dell’allegato II.

(8)Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione delle partite interessate dalle modifiche da apportare all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 mediante il presente regolamento, l’uso di certificati rilasciati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare ad essere autorizzato per un periodo transitorio a determinate condizioni.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1.L’articolo 17 è così modificato:

a)La lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)CAPTIVE-BIRDS, other than racing pigeons, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 34, per i volatili in cattività diversi dai colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l’ingresso nell’Unione;»;

b)La lettera m) è sostituita dalle seguenti lettere m) e n):

«m)RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE, redatto conformemente all’allegato II, capitolo 34 bis, per i colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente dopo l’ingresso nell’Unione;

n)HE-CAPTIVE-BIRDS, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 35, per le uova da cova di volatili in cattività.»;

2.Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 settembre 2022, continua ad essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di pollame e volatili in cattività e del relativo materiale germinale, accompagnate dall’opportuno modello di certificato sanitario/ufficiale o dall’opportuno modello di certificato sanitario rilasciato conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli 27, 28 e 34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a detto regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0092.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC

 

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