LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento delegato.
(4)L'articolo 62, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, come recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1705 (4), ha introdotto nuove norme per l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l'intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona. Per tenere conto delle nuove norme è necessario modificare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che fa riferimento agli elenchi, figuranti nell'allegato VI di tale regolamento, di paesi terzi o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività, al fine di escludere tale categoria di volatili in cattività da tali elenchi.
(5)Il Regno Unito ha presentato alla Commissione informazioni che dimostrano, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692, che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (5) sono soddisfatte per tutto il suo territorio. La voce relativa al Regno Unito nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati (diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati) di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe pertanto essere modificata in modo da includere l'intero territorio di tale paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(6)La tabella di cui all'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività. Tale elenco dovrebbe essere coerente con l'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di volatili allevati in cattività di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione (6), che si applicava fino al 20 aprile 2021. Inoltre i titoli degli elenchi di cui all'allegato VI, parte 1, sezioni A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere modificati per escludere i colombi viaggiatori, conformemente all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, dagli elenchi di cui all'allegato VI, parte 1, sezioni A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(7)La tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti. Tale elenco dovrebbe essere coerente con gli elenchi dei territori o dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di cani, gatti o furetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione (7), che si applicava fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(8)La tabella di cui all'allegato IX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di bovini. Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono l'Isola di Man e Jersey, dovrebbero essere rettificate per quanto riguarda la descrizione delle zone del Regno Unito e per quanto riguarda le pertinenti garanzie in materia di sanità animale per il Canada, il Regno Unito e tali dipendenze della Corona in modo da rispecchiare le garanzie per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica e la leucosi bovina enzootica, figuranti rispettivamente nella seconda e nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; la voce relativa al Regno Unito dovrebbe anche essere modificata per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell'Unione dell'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di tale paese terzo. Inoltre nelle tabelle di cui all'allegato IX, parti 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere aggiunti la descrizione di tali zone, delle garanzie in materia di sanità animale e il summenzionato riconoscimento. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono l'Isola di Man e Jersey nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(9)La tabella di cui all'allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di ovini e caprini. Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono Guernsey e l'Isola di Man dovrebbero essere rettificate in modo da rispecchiare le garanzie in materia di sanità animale per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica figuranti nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; la voce relativa al Regno Unito dovrebbe anche essere modificata per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell'Unione dell'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di tale paese terzo. Inoltre nella tabella di cui all'allegato X, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere aggiunti la descrizione di tali garanzie in materia di sanità animale e il summenzionato riconoscimento. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono Guernsey e l'Isola di Man nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(10)La tabella di cui all'allegato XI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di suini. Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona che è Guernsey dovrebbero essere rettificate in modo da rispecchiare la garanzia in materia di sanità animale per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV) figurante nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Inoltre nella tabella di cui all'allegato XI, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe essere aggiunta la descrizione di tale garanzia in materia di sanità animale. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona che è Guernsey nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC
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