Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione del 22 dicembre 2021 che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/405.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3) stabilisce le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare l'ingresso nell'Unione di tali merci e animali è soggetto alla condizione che provengano da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (4) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(3)Ai fini dell'inclusione negli elenchi, un paese terzo o una sua regione deve soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625 e quelle di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

(4)L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. La decisione 2011/163/UE della Commissione (5) ha approvato i piani di sorveglianza dei residui presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione.

(5)La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 (6) ha soppresso l'approvazione del piano di sorveglianza dei residui della Tunisia per la selvaggina selvatica. È pertanto opportuno sopprimere la Tunisia dall'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. La Tunisia è stata informata di conseguenza.

(6)La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato il piano di sorveglianza dell'Ucraina per i gasteropodi marini all'interno della sottocategoria «molluschi». Dal momento che l'Ucraina ha fornito prove e garanzie adeguate del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di gasteropodi marini provenienti dall'acquacoltura, è opportuno aggiungere tale paese terzo all'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Ucraina è stata informata di conseguenza.

(7)La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha suddiviso la categoria «prodotti dell'acquacoltura» che figura nell'allegato della decisione 2011/163/UE nelle quattro sottocategorie «pesci», «prodotti ottenuti dai pesci», ad es. il caviale, «crostacei» e «molluschi». Per motivi di chiarezza e di coerenza, è opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 al fine di specificare, se del caso, le sottocategorie dei prodotti dell'acquacoltura per le quali i paesi terzi sono autorizzati.

(8)La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Albania, Argentina, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Cile, Isole Falkland, Isole Fær Øer, Isola di Man, Israele, Giappone, Kenya, Maurizio, Moldova, Montenegro, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uganda, Ucraina, Regno Unito e Uruguay, se del caso, tra l'altro, in relazione alla sottocategoria «pesci». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.

(9)La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Bangladesh, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Marocco, Myanmar/Birmania, Panama, Perù, Filippine, Arabia Saudita, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Stati Uniti e Vietnam, se del caso, tra l'altro, in relazione alle sottocategorie «pesci» e «crostacei». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.

(10)La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Belize, Brunei, Cuba, Guatemala, Mozambico, Nuova Caledonia, Nicaragua, Nigeria, Tanzania e Venezuela in relazione alla sottocategoria «crostacei». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.008.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A008%3ATOC

 

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