LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 236/2012 impone l’obbligo di notificare all’autorità competente le importanti posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione dell’Unione, se la posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica. La Commissione è tenuta a monitorare se tale soglia di notifica rilevante sia ancora adeguata alla luce degli sviluppi sui mercati finanziari e valutare se sia necessario modificarla in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento.
(2)Nei primi mesi del 2020 una notevole pressione alla vendita e i livelli inconsueti di volatilità conseguenti all’insorgenza della pandemia di COVID-19 a livello mondiale hanno causato importanti spirali al ribasso dei prezzi, di cui hanno risentito gli emittenti di tutti i settori dei mercati finanziari. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) si è servita dei suoi poteri d’intervento in circostanze eccezionali per abbassare temporaneamente la soglia di notifica rilevante per importanti posizioni corte nette in titoli azionari, al fine di migliorare l’attività di monitoraggio di tali posizioni svolta sia dalla stessa ESMA sia dalle autorità di regolamentazione, di determinare se fossero opportune misure più rigorose e di essere in grado di reagire rapidamente.
(3)Poiché il parziale miglioramento delle condizioni del mercato determina l’impossibilità di prorogare ulteriormente, come misura di emergenza, la soglia abbassata di notifica rilevante per le importanti posizioni corte nette in titoli azionari in vigore da dodici mesi consecutivi, è opportuno valutare l’impatto di tale misura e stabilire se occorra renderla permanente sostituendo la soglia esistente. Al riguardo la Commissione tiene conto del parere (2) emesso dall’ESMA il 13 maggio 2021.
(4)I recenti sviluppi sui mercati finanziari osservati dalla Commissione, quali l’instabilità causata dall’insorgenza della COVID-19 a livello mondiale, che ha determinato un ricorso più frequente a misure di emergenza sulle vendite allo scoperto da parte delle autorità di regolamentazione e dell’ESMA, e il rischio crescente che gli investitori al dettaglio siano coinvolti in strette da ribasso (short squeeze), hanno posto l’accento sull’importanza di raccogliere stabilmente ulteriori informazioni sulle importanti posizioni corte nette in titoli azionari, informazioni che sono fondamentali ai fini della vigilanza sui mercati. Al riguardo, nel parere formulato l’ESMA è giunta alla conclusione che una soglia di notifica rilevante più bassa abbia migliorato notevolmente la trasparenza e il monitoraggio delle importanti posizioni corte nette in titoli azionari a livello individuale, settoriale e di mercato, con conseguente miglioramento dell’efficacia della regolamentazione. L’ESMA ritiene che i partecipanti al mercato incorrano per l’attuazione in costi marginali trascurabili, considerato che applicano già tale soglia da svariati mesi. Inoltre la Commissione ritiene che debba essere evitata l’incertezza riguardo all’obbligo di segnalazione regolamentare e che le norme e gli obblighi al riguardo debbano essere stabili. In base agli elementi esposti e tenuto conto delle raccomandazioni formulate nel parere dell’ESMA, che la Commissione condivide, è opportuno modificare l’attuale soglia di notifica rilevante fissandola stabilmente allo 0,1 %.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 236/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 5 del regolamento (UE) n. 236/2012, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.La soglia di notifica rilevante consiste nella percentuale pari allo 0,1 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.006.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A006%3ATOC
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