LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana in suini selvatici vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e a stabilimenti di suini detenuti.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'adozione di talune misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (4) della Commissione stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, punto b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede che, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, sia istituita una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre l'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l'area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, di tale regolamento, come zona soggetta a restrizioni II, e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 comprendono, tra l'altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.
(5)L'Italia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio, in seguito all'insorgere di un focolaio della malattia nella regione Piemonte, confermato il 6 gennaio 2022. Di conseguenza, l'autorità competente di tale Stato membro è tenuta a istituire una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
(6)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia definita a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro.
(7)Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area dell'Italia interessata da tale recente focolaio sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come zona soggetta a restrizioni II, le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, che si applicano ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, dovrebbero applicarsi anche ai movimenti di partite provenienti dalla zona infetta istituita dall'Italia a seguito di tale recente focolaio, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(8)Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Tuttavia, a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e dato il maggiore rischio immediato di ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. La durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita nella presente decisione.
(9)Pertanto al fine di ridurre i rischi derivanti dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici in Italia, l'Italia non dovrebbe autorizzare i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti fino alla data in cui la presente decisione cesserà di produrre effetti.
(10)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(11)Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.
(12)La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Italia provvede affinché l'autorità competente di tale Stato membro istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla peste suina africana, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
L'Italia provvede affinché nelle aree elencate nell'allegato della presente decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
Articolo 3
L'Italia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.
Articolo 4
La presente decisione si applica fino al 7 aprile 2022.
Articolo 5
L'Italia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.006.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A006%3ATOC
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