Regolamento Delegato (UE) 2022/26 della Commissione del 24 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 5, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)I conti separati sono definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del regolamento (UE) 2019/2033 ai fini della tabella 1 dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento. Per consentire alle imprese di investimento di applicare coefficienti più bassi per il calcolo del requisito di fondi propri «denaro dei clienti detenuto», laddove il denaro dei clienti sia detenuto su conti separati, è opportuno specificare che la nozione di conti separati si estende alle condizioni che garantiscono la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento. Poiché tali condizioni sono stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione (2), è opportuno fare riferimento alle medesime condizioni al fine di specificare la nozione di conti separati a norma del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire una serie di obblighi simili a quelli dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva delegata (UE) 2017/593.

(2)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(3)L'Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nozione di conti separati

Per quanto riguarda le condizioni che garantiscono la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento, la nozione di conti separati di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033 implica quanto segue:

a)Le registrazioni e i conti sono tenuti in modo tale da consentire all'impresa di investimento di distinguere in qualsiasi momento e senza indugio i fondi detenuti per conto di un cliente da quelli detenuti per conto di altri clienti e dai fondi propri dell'impresa stessa;

b)Le registrazioni e i conti sono tenuti secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza e in particolare la corrispondenza con i fondi detenuti per conto dei clienti e consentono di utilizzarli come traccia di audit;

c)Sono effettuate con regolarità riconciliazioni dei conti interni e delle registrazioni dell'impresa di investimento e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenuti tali fondi;

d)Sono state adottate le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti depositati siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti all'impresa di investimento;

e)Sono state introdotte idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore dei fondi dei clienti, o dei diritti ad essi legati, in seguito ad abuso dei fondi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.006.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A006%3ATOC

 

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