Regolamento Delegato (UE) 2022/25 della Commissione del 22 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Alcuni dei fattori K ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) 2019/2033 non richiedono ulteriori specificazioni in quanto il regolamento precisa in dettaglio i metodi di misurazione degli stessi. È il caso del fattore K «rischio di posizione netta» (K-NPR, NET position risk), derivato dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nonché del fattore K «rischio di concentrazione» (K-CON, concentration risk) e del fattore K «default della controparte della negoziazione» (K-TCD, trading counterparty default), che si basano su un’applicazione semplificata dei corrispondenti requisiti previsti da tale regolamento. Tuttavia in altri casi, tra cui «attività gestite» (AUM, assets under management), «denaro dei clienti detenuto» (CMH, client money held), «ordini dei clienti trattati» (COH, client orders handled), «attività salvaguardate e gestite» (ASA, assets safeguarded and administered) e «flusso di negoziazione giornaliero» (DTF, daily trading flow), i metodi di misurazione di tali fattori potrebbero beneficiare di ulteriori chiarimenti.

(2)Tutte le attività svolte da un’impresa di investimento dovrebbero essere rilevate dai fattori K al fine di riflettere adeguatamente i rischi. In considerazione del fatto che un agente collegato è una persona fisica o giuridica che agisce solo per conto di una determinata impresa di investimento e sotto la piena e incondizionata responsabilità di tale impresa di investimento, è necessario garantire che qualsiasi attività di un agente collegato sia inclusa nei fattori K AUM, ASA, CMH e COH dell’impresa di investimento.

(3)Il servizio di investimento della «consulenza in materia di investimenti» di cui all’allegato I, sezione A, punto 5, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è distinto dal servizio accessorio della «consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese» di cui all’allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva. In tale contesto e anche sulla base della definizione di «consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) 2019/2033, laddove il suddetto servizio accessorio non sia incluso, è necessario specificare che le attività gestite relative a tale servizio accessorio dovrebbero essere escluse ai fini del calcolo del K-AUM.

(4)Al fine di garantire una misurazione coerente dell’AUM e dell’ASA nel calcolo del K-AUM e del K-ASA, gli strumenti finanziari dovrebbero essere valutati al fair value (valore equo) conformemente ai principi contabili applicabili, in modo da riflettere il valore di mercato degli strumenti finanziari, se disponibile.

(5)Poiché la calibratura del coefficiente CMH nella tabella 1 dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033 tiene già conto del rischio per i clienti associato alla gestione del contante, gli importi inclusi nella misurazione del CMH non dovrebbero essere inclusi nella misurazione dell’AUM. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi doppio conteggio nel calcolo dei requisiti patrimoniali, gli importi già presi in considerazione ai fini della misurazione del CMH non dovrebbero essere inclusi nella misurazione dell’ASA.

(6)La definizione di CMH di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con il considerando 24 del regolamento, chiarisce gli importi di cui tener conto per la misurazione del CMH. È pertanto sufficiente specificare ulteriormente gli aspetti operativi residui del metodo di misurazione del CMH al fine di garantire la solidità dei dati del CMH, in particolare evitando l’eccessivo affidamento alle segnalazioni esterne e concentrandosi sui documenti contabili interni dell’impresa di investimento utilizzati per la riconciliazione interna.

(7)I metodi di misurazione degli importi da includere nel COH quali ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione di ordini dovrebbero includere norme specifiche per il caso in cui i prezzi di mercato non siano prontamente disponibili perché non contenuti negli ordini. È necessario riflettere le differenze tra il caso dell’esecuzione degli ordini e quello della ricezione e trasmissione, poiché i prezzi e i tempi di registrazione degli ordini per la misurazione del COH possono variare in ciascun caso. Inoltre, in caso di ricezione e trasmissione di ordini, in particolare, gli ordini trasmessi costituiscono un riferimento migliore a tal fine rispetto agli ordini ricevuti, in quanto questi ultimi potrebbero non essere trasmessi.

(8)Poiché il servizio di investimento della «ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari» di cui all’allegato I, sezione A, punto 1, della direttiva 2014/65/UE è distinto rispetto alle attività di investimento della «gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione» di cui ai punti 8 e 9 della stessa, è necessario chiarire che gli interessi di acquisto e di vendita riuniti nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione gestiti dall’impresa di investimento non devono essere inclusi nel calcolo del K-COH — operazioni a pronti o del K-COH — derivati.

(9)Poiché i requisiti patrimoniali per le imprese di investimento di cui al regolamento (UE) 2019/2033 si basano sui fattori K che coprono tutti i servizi e le attività di cui all’allegato I della direttiva 2014/65/UE, è necessario stabilire norme per l’adeguamento di tali metodi nei casi in cui si potrebbe altrimenti verificare un doppio conteggio. È il caso, in particolare, di taluni servizi accessori che possono essere effettuati solo in combinazione con i servizi e le attività elencate nell’allegato I, sezione A, di tale direttiva. Pertanto gli ordini relativi al servizio accessorio di cui all’allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE (consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese), che riguardano la consulenza sulle operazioni tra investitori, in caso di operazioni di finanziamento societario o di private equity, non dovrebbero essere inclusi nella misurazione dell’AUM, né in quella del COH, in quanto tali fattori K già ne tengono conto.

(10)Il regolamento (UE) 2019/2033 prevede due coefficienti diversi per la misurazione del COH nella tabella 1 dell’articolo 15, uno per le operazioni a pronti e uno per i derivati. Sarebbero opportuni ulteriori chiarimenti su come ripartire le negoziazioni tra le due categorie di strumenti nonché sul metodo di valutazione da utilizzare in ciascun caso. In particolare, i derivati dovrebbero essere inclusi nella misurazione dei fattori K sulla base del valore nozionale e le operazioni a pronti al valore di mercato, poiché i coefficienti dei fattori K sono calibrati su tale base.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.006.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A006%3ATOC

 

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