IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,
visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi e la cooperazione»), in particolare l'articolo 552,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito cancelli i dati del codice di prenotazione dei passeggeri («dati PNR») dopo la loro partenza dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservarli.
(2)L'articolo 552, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito possa derogare al paragrafo 4 del medesimo articolo su base temporanea e per un periodo transitorio, in attesa di apportare quanto prima gli adeguamenti tecnici («periodo transitorio»). In tale periodo transitorio l'autorità competente del Regno Unito impedisce l'uso dei dati PNR da cancellare applicando le garanzie supplementari di cui all'articolo 552, paragrafo 11, lettere da a) a d), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
(3)A norma dell'articolo 552, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, la deroga si applica per le circostanze particolari che impediscono al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva quando era soggetto al diritto dell'Unione in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4 del medesimo articolo («circostanze particolari»).
(4)L'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che, nell'eventualità che persistano le circostanze particolari, il consiglio di partenariato proroghi di un anno il periodo transitorio.
(5)Il Regno Unito ha presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, a norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera b), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, la valutazione sul persistere delle circostanze particolari, completa di una descrizione degli sforzi messi in atto per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR del Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4 del medesimo articolo, e, a norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera a), del citato accordo, la relazione dell'organo amministrativo indipendente di cui al paragrafo 7 del medesimo articolo e il parere dell'autorità di controllo del Regno Unito di cui all'articolo 525, paragrafo 3, del citato accordo, sull'effettiva applicazione delle garanzie di cui all'articolo 552, paragrafo 11, del citato accordo, integrati dalla relazione dell'autorità di controllo del Regno Unito ricevuta il 30 novembre 2021.
(6)Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato il 19 ottobre 2021 la valutazione e la relazione in conformità dell'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
(7)Le parti hanno appurato che le circostanze particolari persistono,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cui all'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles e a Londra, 21 dicembre 2021
Per il consiglio di partenariato
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
Elizabeth TRUSS
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.467.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A467%3ATOC
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