IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafi 1 e 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Scopo della politica dell’Unione in materia di asilo è sviluppare e predisporre un sistema europeo comune di asilo (CEAS) che sia conforme ai valori e alla tradizione umanitaria dell’Unione e governato dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità.
(2)Una politica comune nel settore dell’asilo basata sulla piena e completa applicazione della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo dell’Unione relativo all’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a cittadini di paesi terzi o apolidi che cercano protezione internazionale nell’Unione.
(3)Il CEAS è basato su norme minime comuni riguardanti le procedure di protezione internazionale, riconoscimento e protezione accordati a livello dell’Unione, e le condizioni di accoglienza e stabilisce un sistema di determinazione dello Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale. Nonostante i progressi compiuti nell’ambito del CEAS, sussistono disparità significative fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione internazionale e la forma che riveste tale protezione. Occorre che tali disparità vengano ridotte garantendo una maggiore convergenza delle valutazioni delle domande di protezione internazionale e assicurando un livello uniforme di applicazione del diritto dell’Unione, sulla base di elevati standard di protezione, in tutta l’Unione.
(4)Nella sua comunicazione del 6 aprile 2016 dal titolo «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa» la Commissione ha presentato i suoi settori prioritari per il miglioramento strutturale del CEAS, che consistono nell’istituzione di un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzamento del sistema Eurodac, nel conseguimento di una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell’Unione, nella prevenzione dei movimenti secondari all’interno dell’Unione e nello sviluppo di un nuovo mandato per l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18 febbraio 2016 di avanzare nella riforma del quadro dell’Unione esistente così da assicurare una politica umana, equa ed efficiente in materia di asilo. Tale comunicazione propone inoltre un percorso in linea con l’approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di iniziativa del 12 aprile 2016 dal titolo «La situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell’UE alle migrazioni».
(5)L’EASO è stato istituito con regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e ha iniziato la propria attività il 1o febbraio 2011. L’EASO rafforza la cooperazione pratica fra gli Stati membri nelle questioni attinenti all’asilo e aiuta gli Stati membri ad assolvere i loro obblighi nel quadro del CEAS. L’EASO fornisce inoltre supporto agli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono soggetti a particolare pressione. Il suo ruolo e la sua funzione devono tuttavia essere ulteriormente rafforzati, non solo al fine di fornire sostegno alla cooperazione pratica tra gli Stati membri, ma anche per rafforzare e contribuire a garantire l’efficiente funzionamento dei sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri.
(6)Date le debolezze strutturali del CEAS, messe in luce dagli arrivi incontrollati e di massa di migranti e richiedenti asilo nell’Unione, e data l’esigenza di un livello efficace, elevato e uniforme di applicazione della legislazione dell’Unione in materia d’asilo negli Stati membri, è necessario migliorare l’attuazione e il funzionamento del CEAS, basandosi sul lavoro dell’EASO e trasformandolo in una vera e propria agenzia. Tale agenzia dovrebbe essere un centro di competenza in materia di asilo. Dovrebbe facilitare e migliorare il funzionamento del CEAS coordinando e intensificando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni in materia di asilo tra gli Stati membri, promuovendo il diritto dell’Unione e il diritto internazionale in materia di asilo e le norme operative per garantire un alto grado di uniformità sulla base di norme di protezione elevate nelle procedure di protezione internazionale, nelle condizioni d’accoglienza e nella valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione, consentendo una solidarietà reale e pratica tra Stati membri al fine di aiutare in generale gli Stati membri e in particolare i richiedenti protezione internazionale, e in conformità dell’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che stabilisce che i pertinenti atti dell’Unione debbano contenere misure appropriate ai fini dell’applicazione del principio di solidarietà, per applicare in modo sostenibile le norme dell’Unione atte a determinare lo Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale e per permettere la convergenza delle valutazioni delle domande di protezione internazionale in tutta l’Unione, monitorando l’applicazione operativa e tecnica del CEAS, sostenendo gli Stati membri per quanto riguarda il reinsediamento e l’attuazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e fornendo assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per la gestione dei loro sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare agli Stati membri i cui sistemi subiscono pressioni sproporzionate.
(7)I compiti dell’EASO dovrebbero essere ampliati e, al fine di rispecchiare tali cambiamenti, tale Ufficio dovrebbe essere sostituito da un’agenzia denominata Agenzia dell’Unione europea per l’asilo («l’Agenzia»), assicurando piena continuità in tutte le sue attività e procedure.
(8)Al fine di garantire che sia indipendente e che possa svolgere i suoi compiti in modo adeguato, l’Agenzia dovrebbe ottenere risorse finanziarie e umane in misura sufficiente, compreso un numero sufficiente di personale proprio che faccia parte, ai sensi del presente regolamento, delle squadre di sostegno per l’asilo e delle squadre di esperti per il meccanismo di monitoraggio.
(9)L’Agenzia dovrebbe lavorare in stretta cooperazione con le autorità nazionali responsabili per l’immigrazione e l’asilo e con altri servizi pertinenti, avvalendosi delle capacità e della competenza di tali autorità e servizi, e con la Commissione. È inoltre necessario che gli Stati membri cooperino con l’Agenzia per garantire che sia in grado di svolgere il proprio mandato. È importante, ai fini del presente regolamento, che l’Agenzia e gli Stati membri agiscano in buona fede e si scambino informazioni in modo tempestivo e accurato. Tutti i dati statistici devono essere forniti nel rispetto delle specifiche tecniche e metodologiche stabilite dal regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(10)L’Agenzia dovrebbe raccogliere e analizzare informazioni sulla situazione dell’asilo nell’Unione e – nella misura in cui ciò abbia un impatto sull’Unione – nei paesi terzi. Tale raccolta e analisi di informazioni dovrebbe consentire all’Agenzia di fornire agli Stati membri informazioni aggiornate anche sui flussi migratori e dei rifugiati, come pure di identificare eventuali rischi per i sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri. A tal fine l’Agenzia dovrebbe lavorare in stretta collaborazione con l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.468.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A468%3ATOC
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