La PRESIDENTE della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
1)La Banca centrale europea (BCE) autorizza il rilascio di lasciapassare dell’Unione per i membri del personale della BCE, i dipendenti con contratto a breve termine della BCE e i loro familiari. Il lasciapassare dell’Unione dovrebbe essere riconosciuto dagli Stati membri come un valido documento di viaggio.
2)Poiché il potere di rilasciare il lasciapassare dell’Unione è conferito ai presidenti delle istituzioni dell’Unione, ciò significa che nel caso della BCE tale potere spetta alla presidente della BCE.
3)Il regolamento (UE) n. 1417/2013 (1) del Consiglio istituisce un modulo comune per il rilascio del lasciapassare dell’Unione. Dal 2015, i lasciapassare dell’Unione sono rilasciati come documenti di viaggio elettronici nell’ambito di una procedura centralizzata, in cui la Commissione funge da punto centrale per le altre istituzioni dell’Unione conformemente agli accordi sui livelli di servizio che attuano il sistema di lasciapassare dell’Unione.
4)Dato il volume delle richieste di rilascio di lasciapassare dell’Unione per i membri del personale della BCE, i dipendenti con contratto a breve termine della BCE e i loro familiari, il potere di rilasciare tali lasciapassare dovrebbe essere delegato al responsabile generale dei servizi (Chief Services Officer), con la possibilità di subdelegarlo al livello operativo della BCE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)Per «lasciapassare dell’Unione» si intende un documento di viaggio sicuro ai sensi dell’articolo 6 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea;
2)Per «richiedente della BCE» si intende: a) un membro del personale della BCE quale definito all’articolo 1 delle condizioni di impiego; b) un dipendente con contratto a breve termine della BCE ai sensi dell’articolo 1 delle condizioni di impiego a breve termine; e c) un familiare di tale membro del personale o di tale dipendente con contratto a breve termine.
Articolo 2
Delega e subdelega
1.La presidente delega al responsabile generale dei servizi (Chief Services Officer — CSO) il potere di rilasciare un lasciapassare dell’Unione ai richiedenti della BCE.
2.La presidente autorizza il CSO a subdelegare al direttore generale dei servizi interni e, in caso di sua indisponibilità, al direttore dell’amministrazione il potere di rilasciare un lasciapassare dell’Unione ai richiedenti della BCE.
3.La decisione sul rilascio di un lasciapassare dell’Unione a un richiedente della BCE è adottata su base delegata o subdelegata solo se sono soddisfatti i criteri fissati a tal fine all’articolo 3.
4.La direzione generale servizi interni informa annualmente la presidente in merito alle decisioni adottate sulla base della delega prevista dal presente articolo.
Articolo 3
Criteri per l’adozione di decisioni sul lasciapassare dell’Unione su base delegata o subdelegata
1.La decisione sul rilascio di un lasciapassare dell’Unione a un richiedente della BCE è adottata su base delegata o subdelegata solo qualora il rilascio del lasciapassare dell’Unione sia giustificato in quanto è nell’interesse del servizio per validi motivi professionali, in particolare viaggi di lavoro frequenti, un luogo di lavoro regolare al di fuori di Francoforte sul Meno o in caso di mobilità esterna.
2.Il rilascio di un lasciapassare dell’Unione a un familiare di un membro del personale della BCE o di un dipendente con contratto a breve termine della BCE è possibile solo in circostanze eccezionali e unicamente se è nell’interesse dell’Unione. In caso di soggiorno di lunga durata al di fuori dell’Unione, compreso il distacco di lunga durata, il lasciapassare dell’Unione è rilasciato al solo scopo di garantire la corretta e sicura esecuzione del servizio, quando circostanze eccezionali e l’impossibilità di utilizzare passaporti o documenti di viaggio nazionali lo giustifichino, in particolare se ciò è necessario ai fini del viaggio, e della regolare notifica e residenza in un paese terzo. Il periodo di validità del lasciapassare dell’Unione detenuto da un familiare non può mai superare il periodo di validità del lasciapassare dell’Unione detenuto dal membro del personale o dal dipendente con contratto a breve termine.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 dicembre 2021
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.467.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A467%3ATOC
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