Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio del 20 dicembre 2021 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali.

Eurlex 100

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La produzione di taluni prodotti agricoli e industriali nell’Unione è attualmente inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici nell'Unione o inesistente. Di conseguenza, le forniture dell'Unione di tali prodotti dipendono dalle importazioni da paesi terzi. Pertanto è nell'interesse dell'Unione concedere una sospensione parziale o totale dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su tali prodotti.

(2)Per tener conto dell'interesse dell'Unione, dell'evoluzione tecnica dei prodotti, dell'evoluzione delle circostanze e delle tendenze economiche nel mercato, potrebbe essere necessario porre fine a talune sospensioni. Occorre pertanto prevedere la possibilità di un riesame delle sospensioni dei dazi TDC sui prodotti elencati nel presente regolamento.

(3)Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione, è opportuno fissare al 31 dicembre 2022 la data per il riesame obbligatorio di talune sospensioni dei dazi TDC sui prodotti elencati nel presente regolamento perché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione del settore delle batterie nell'Unione.

(4)Le statistiche per taluni prodotti elencati nel presente regolamento sono spesso espresse in unità, metri quadrati o unità supplementari diverse dal peso. Tuttavia, per taluni prodotti nessuna unità supplementare è specificata nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) (« nomenclatura combinata»). Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica per le importazioni dei prodotti interessati sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche le pertinenti unità supplementari.

(5)È necessario precisare che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti oggetto della sospensione dei dazi TDC dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto solo i prodotti descritti nel presente regolamento dovrebbero essere oggetto della sospensione.

(6)Il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (3) è stato modificato più volte. Inoltre, poiché la codificazione della nomenclatura combinata è stata aggiornata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (4), sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 1387/2013. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, tale regolamento dovrebbe essere sostituito integralmente.

(7)In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di migliorare la capacità competitiva dell'industria dell'Unione, consentendo così a quest'ultima di mantenere o creare posti di lavoro e di ammodernare le proprie strutture, è necessario e opportuno stabilire norme applicabili alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali di cui all'allegato del presente regolamento. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

(8)Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le sospensioni dei dazi TDC sui prodotti elencati nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi con urgenza.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.466.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A466%3ATOC

 

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