Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione del 16 dicembre 2021 che stabilisce, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Eurlex 100

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3, e l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2018/848 un prodotto può essere importato per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se rispetta norme di produzione e di controllo equivalenti di un paese terzo riconosciuto ed è importato con un certificato di ispezione attestante tale conformità rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di quel paese terzo. L'articolo 48, paragrafo 1, di detto regolamento chiarisce che in tale contesto i paesi terzi riconosciuti sono i paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2).

(2)Tale riconoscimento termina il 31 dicembre 2026. Detti paesi terzi continuano ad essere riconosciuti fino a tale data, al fine di garantire una transizione agevole al regime di riconoscimento nell'ambito di un accordo commerciale a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 purché continuino a garantire che la loro produzione biologica e le loro norme di controllo sono equivalenti alle norme vigenti pertinenti dell'Unione e conformi a tutti i requisiti relativi alla supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione (3).

(3)L'elenco dei paesi terzi riconosciuti stabilito dal presente regolamento si basa sull'elenco pubblicato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (4), ad eccezione del Cile, della Svizzera e del Regno Unito, in quanto il commercio di prodotti biologici con tali paesi è oggetto di accordi specifici. Tuttavia alla luce delle nuove informazioni pervenute alla Commissione da alcuni paesi terzi dopo l'ultima modifica di tale elenco, è opportuno tenere conto di alcune modifiche e adattare di conseguenza l'elenco.

(4)Secondo le informazioni fornite dall'Argentina, il nome dell'organismo di controllo «Argencert» è stato modificato in «Ecocert Argentina SA».

(5)Il Costa Rica ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha rimosso gli organismi di controllo «Control Union Perú» e «Primus Labs.com CR S.A.» dall'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dal Costa Rica.

(6)Per quanto riguarda l'India, è stato importato un gran numero di partite, per un totale di migliaia di tonnellate di semi di sesamo dichiarati biologici contaminati da ossido di etilene («ETO»), in provenienza da tale paese terzo, in particolare da operatori controllati da organismi di controllo supervisionati dall'India; ciò ha comportato 90 notifiche nel Sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS). Sembra che la presenza di ossido di etilene (cancerogeno per le persone) sia stata rilevata in prodotti biologici prima del 2020. Negli ultimi trent'anni sono stati elaborati vari metodi affidabili per l'analisi dell'ossido di etilene, che erano quindi disponibili per individuare tali contaminazioni. Per quanto riguarda tali notifiche OFIS i livelli di contaminazione riscontrati nelle partite solitamente superavano di gran lunga il livello massimo di residui stabilito per l'ossido di etilene; i livelli esatti di contaminazione variavano a seconda della partita. Ciò ha portato a indurre in errore i consumatori e a un notevole rischio per la salute. Il verificarsi della contaminazione da ossido di etilene e le elevate concentrazioni riscontrate, nonché la mancanza di risposta in merito alle cause profonde del malfunzionamento del sistema di controllo da parte degli organismi di controllo coinvolti in tali contaminazioni, i quali sono sotto la supervisione dell'autorità competente indiana, nonché le misure correttive inadeguate adottate da tali organismi di controllo e dall'autorità competente mettono a repentaglio la solidità dei controlli e della supervisione. Inoltre in base alle informazioni ricevute dalla Commissione sembra che alcuni organismi di controllo coinvolti nelle notifiche OFIS non rispettassero l'ambito del riconoscimento dell'India per quanto riguarda i prodotti che possono essere importati nell'Unione. Per tutti questi motivi, conformemente all'articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/1342, i seguenti organismi di controllo non dovrebbero figurare nell'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente dell'India: «CU Inspections India Pvt Ltd», «Ecocert India Pvt Ltd», «Indian Organic Certification Agency (Indocert)», «Lacon Quality Certifications Pvt Ltd» e «OneCert International Private Limited».

(7)L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2196 della Commissione (5), ha assegnato erroneamente il numero di codice JP-BIO-038 all'organismo di controllo «Japan Agricultural Standard Certification Alliance»; tale numero di codice era già stato tuttavia assegnato all'organismo di controllo «Akatonbo» dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione (6). È quindi opportuno assegnare un altro codice a «Japan Agricultural Standard Certification Alliance».

(8)La Repubblica di Corea ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto l'organismo di controllo «ORGANIC PROMOTION» all'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente.

(9)La Nuova Zelanda ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha cambiato nome.

(10)Il regime delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per effettuare controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini dell'importazione di prodotti, pur fornendo garanzie equivalenti, è stato gradualmente eliminato dal regolamento (UE) 2018/848. Poiché tali autorità e organismi di controllo dovrebbero disporre di tempo sufficiente per potersi preparare a ottenere il riconoscimento ai fini dell'importazione di prodotti conformi alle norme dell'Unione, il loro riconoscimento termina il 31 dicembre 2024, a condizione che soddisfino tutti i requisiti relativi alla supervisione del riconoscimento da parte della Commissione a norma del regolamento delegato (UE) 2021/1342.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.465.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A465%3ATOC

 

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