LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/1241 (il «regolamento sulle misure tecniche») relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. Esso stabilisce nell’allegato VI disposizioni specifiche relative alle misure tecniche istituite a livello regionale per le acque dell’Unione che fanno parte delle acque nordoccidentali.
(2)Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nelle acque nordoccidentali. Questi Stati membri hanno presentato una prima raccomandazione comune nel maggio 2020. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune nel luglio 2020. A seguito del parere dello CSTEP, la Commissione ha invitato gli Stati membri ad allineare la raccomandazione comune alla valutazione scientifica. Di conseguenza, il 14 dicembre 2020 gli Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune riveduta.
(3)In attesa dell’adozione mediante atto delegato delle misure proposte nella raccomandazione comune, gli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (2) stabiliscono misure correttive ai sensi del piano pluriennale per le acque occidentali, intese a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nelle zone adiacenti, e ulteriori misure tecniche volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. Si trattava di misure funzionalmente collegate ai livelli dei TAC per le specie bersaglio catturate nel corso di attività di pesca multispecifica, dal momento che, senza di esse, tali livelli di TAC avrebbero dovuto essere ridotti per consentire la ricostituzione degli stock oggetto di catture accessorie.
(4)In parte le acque nordoccidentali non sono più acque dell’UE e ciò impone all’Unione e al Regno Unito di procedere a consultazioni su misure comuni. Dal momento che l’UE e il Regno Unito non hanno raggiunto un accordo su misure tecniche allineate e funzionalmente collegate, è necessario proseguire l’applicazione delle misure tecniche funzionalmente collegate in vigore stabilite dagli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) 2021/92, che consentivano di fissare i TAC delle specie bersaglio ai livelli proposti in tale regolamento senza mettere a rischio lo stato degli stock oggetto di catture accessorie inevitabili nelle acque dell’Unione, e riconoscere che il raggiungimento di tale accordo all’inizio del 2022 sarà una priorità per l’UE. Qualsiasi misura tecnica stabilita di concerto con i paesi terzi per il 2022 dovrà essere recepita nel diritto dell’UE attraverso il quadro giuridico applicabile.
(5)Parallelamente ai negoziati in corso con il Regno Unito, il 30 aprile 2021 gli Stati membri interessati (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi) hanno presentato una nuova raccomandazione comune che ricalca la raccomandazione comune presentata nel 2020, con l’inclusione di una nuova specifica nella divisione CIEM 7a (Mare d’Irlanda). Nella raccomandazione comune si proponeva di mantenere in vigore tali misure finché non fosse stato raggiunto un accordo con il Regno Unito.
(6)Il presente regolamento mira a integrare in un unico atto le vigenti disposizioni sulle misure tecniche adottate in passato nell’ambito dei piani in materia di rigetti per le acque nordoccidentali, sulle misure tecniche corrispondenti alle misure di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) 2021/92 e anche sulle misure relative a un nuovo attrezzo da pesca per il Mare d’Irlanda, incluse nella raccomandazione comune del 2021.
(7)Le misure di cui al presente regolamento applicabili alle acque dell’Unione sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (3), e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
(8)Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha valutato (4) (5) gli elementi di prova forniti dai gruppi regionali a sostegno delle misure tecniche incluse nella raccomandazione comune.
(9)Le misure incluse nel presente regolamento sono state valutate in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri hanno fornito prove che dimostrano la conformità delle proposte all’articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1241.
(10)Il 16 luglio 2021 il gruppo di esperti sulla pesca è stato consultato in merito alla raccomandazione comune.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.465.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A465%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it