LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il 9 settembre 2021 è stata presentata alla Commissione una richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «INIZIATIVA EVE PER LA CREAZIONE DEL DIRITTO DI DECIDERE».
(2)Con decisione del 5 ottobre 2021, sotto forma di lettera (C (2021)7294 final), a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori che i requisiti per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di tale regolamento erano soddisfatti e che l'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b), non era applicabile. Tuttavia, la Commissione ha anche spiegato che l'iniziativa non soddisfa il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. La Commissione ha pertanto invitato il gruppo di organizzatori, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, a modificare la propria iniziativa. La Commissione ha richiamato l'attenzione del gruppo di organizzatori sul fatto che il regolamento (UE) 2019/788 non consente alle iniziative dei cittadini di presentare proposte di revisione dei trattati. Inoltre ha invitato il gruppo di organizzatori a indicare quale atto giuridico dell'Unione chiedono alla Commissione di proporre e a chiarire il contenuto di tali atti giuridici.
(3)Il 19 ottobre 2021 il gruppo di organizzatori ha inviato una lettera ai servizi della Commissione in cui chiedeva informazioni circa i) l'obbligo di presentare una «proposta», sostenendo che spetta alla Commissione elaborare proposte legislative; e ii) l'esame dell'iniziativa e la possibilità di un incontro con i rappresentanti della Commissione per valutare congiuntamente il progetto proposto EVE (che mirerebbe a contribuire alla creazione del nuovo «diritto di decidere») e definire il contenuto dell'iniziativa (facendo erroneamente riferimento all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/788, che si applica solo alle iniziative valide). Nella loro risposta del 5 novembre 2021 i servizi della Commissione hanno ribadito che gli obiettivi dell'iniziativa devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788.
(4)Il 17 novembre 2021 il gruppo di organizzatori ha ripresentato l'iniziativa. Sebbene l'iniziativa sia stata riformulata, il suo contenuto è rimasto invariato, nonostante l'invito della Commissione a tener conto della sua valutazione di cui alla sua decisione del 5 ottobre 2021.
(5)Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: «Alla luce della documentazione allegata al documento “PROPOSTA DI INIZIATIVA EVE”, chiediamo alla Commissione Europea di predisporre ogni atto o atto normativo necessario affinché la Commissione europea istituisca il diritto (umano) di decidere e di trasferirlo alle istituzioni pubbliche. Ciò creerebbe un sistema di democrazia diretta in cui i cittadini potrebbero prendere decisioni, in modo coerente, su questioni di interesse comune o pubblico, esercitando in tal modo la sovranità del popolo con e senza i rappresentanti. Data la portata di tale richiesta, l'iniziativa ha presentato un progetto di proposta che potrebbe essere utilizzato per stabilire il diritto di decisione. È stato pertanto chiesto che siano prese in considerazione anche le tre possibilità seguenti: 1) l'UE e le sue istituzioni potrebbero stabilire il diritto richiesto dall'iniziativa per proprio conto; 2) l'UE potrebbe creare un modo particolare per procedere a un esame preliminare della fattibilità della proposta e, successivamente, per garantire che la proposta sia elaborata con tutte le possibili parti competenti all'interno dell'UE; 3) l'UE potrebbe autorizzare l'elaborazione e la sperimentazione pubblica della proposta; ciò sarebbe fatto da e per la particolare parte o solo per le proposta.» L'iniziativa afferma inoltre che mira a raggiungere l'obiettivo generale di «creare ogni atto o azione necessaria per creare l'oggetto dell'iniziativa dei cittadini europei», che probabilmente si riferisce allo sviluppo del contenuto e/o all'attuazione (progetto che porta all'istituzione del nuovo) «diritto di decisione».
(6)Con questa iniziativa, il gruppo di organizzatori intende invitare la Commissione a presentare una proposta per l'introduzione di un nuovo diritto fondamentale che dovrebbe istituire un «sistema di democrazia diretta» a livello delle istituzioni dell'Unione, in cui i cittadini possano decidere, «in modo coerente», «su questioni comuni o pubbliche», esercitando così congiuntamente la «sovranità del popolo». Secondo il gruppo di organizzatori, ciò dovrebbe essere conseguito 1) «dall'UE per proprio conto», 2) «autorizzando» lo sviluppo dell'obiettivo per e da parte del rappresentante privato «dell'iniziativa e del progetto EVE» o 3) «congiuntamente al progetto EVE». Il gruppo di organizzatori chiarisce che tale proposta può comportare modifiche dei trattati, ma che, a loro avviso, il regolamento (UE) 2019/788 consente alle iniziative dei cittadini di chiedere alla Commissione di presentare tale proposta. Nell'ambito delle opzioni 2) o 3), il gruppo di organizzatori suggerisce alla Commissione di «autorizzare» un progetto privato («progetto EVE»), che mirerebbe a contribuire alla creazione del nuovo diritto fondamentale. Gli altri obiettivi indicati nel documento di accompagnamento servono all'obiettivo generale di introdurre questo nuovo diritto.
(7)A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma TUE e all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/788 con «iniziativa dei cittadini» s'intende un'iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, e che invita la Commissione a presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione non registra un'iniziativa dei cittadini se «esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati».
(8)Nella sentenza nella causa T-611/19, il Tribunale ha stabilito che la nozione di atto giuridico, ai sensi dell'articolo 11 TUE e dell'articolo 2, punto 1, e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), fa riferimento, conformemente all'articolo 288 TFUE, ai regolamenti, alle direttive, alle decisioni, alle raccomandazioni e ai pareri adottati dalle istituzioni. Il regolamento (UE) n. 211/2011 è stato abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2020 e sostituito dal regolamento (UE) 2019/788. Tuttavia, l'ambito di applicazione dell'iniziativa dei cittadini e le condizioni giuridiche per la registrazione non sono cambiati. Il regolamento (UE) 2019/788 non consente alle iniziative dei cittadini di chiedere alla Commissione di proporre modifiche ai trattati, in quanto consente unicamente alle iniziative di chiedere alla Commissione di proporre, nell'ambito delle sue competenze, atti di diritto derivato per l'attuazione dei trattati.
(9)Come ammette il gruppo di organizzatori, l'obiettivo dell'iniziativa dovrebbe essere conseguito mediante modifiche dei trattati e non potrebbe essere conseguito mediante atti giuridici come quelli di cui all'articolo 288 del TFUE. Inoltre, nella misura in cui l'iniziativa offre di avviare un progetto privato («progetto EVE»), che mirerebbe a contribuire alla creazione del nuovo «diritto di decisione», la Commissione osserva che ciò non comporterebbe neppure alcuna proposta per un tale atto.
(10)Per questi motivi l'iniziativa intitolata «INIZIATIVA EVE PER LA CREAZIONE DEL DIRITTO DI DECIDERE» esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.464.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A464%3ATOC
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