LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), e in particolare l'articolo 53, primo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l'articolo 76, primo comma,
considerando quanto segue:
1)La decisione (UE) 2020/491 della Commissione (3) concede l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 fino al 31 dicembre 2021.
2)L'8 novembre 2021 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla necessità di una proroga; in seguito richieste di ulteriore applicazione della misura che dispone l'esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA sulle merci importate sono pervenute da Austria, Belgio, Croazia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna il 12 novembre 2021, Irlanda il 16 novembre 2021, Bulgaria, Finlandia, Germania, Italia, Malta, Paesi Bassi e Svezia il 17 novembre 2021, Estonia il 18 novembre 2021, Danimarca e Lussemburgo il 19 novembre 2021 nonché Cechia il 23 novembre 2021 («Stati membri richiedenti»).
3)Le importazioni effettuate dagli Stati membri richiedenti nell'ambito della decisione (UE) 2020/491 sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l'accesso a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, per i quali vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a tali merci indicano che le corrispondenti importazioni evidenziano una tendenza al ribasso, ma restano significative e fluttuano in funzione della domanda delle merci necessarie a contrastare la pandemia di COVID-19. Nonostante la vaccinazione in corso in tutti gli Stati membri e l'adozione di una serie di misure per prevenire la diffusione del virus, il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute pubblica. Poiché gli Stati membri richiedenti riferiscono ancora di carenze di merci necessarie a contrastare la pandemia di COVID-19, è opportuno concedere un'esenzione dai dazi doganali all'importazione applicabili alle merci importate ai fini di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un'esenzione dall'IVA applicabile alle merci importate ai fini di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.
4)È necessario che gli Stati membri richiedenti informino la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dal contrasto agli effetti dell'epidemia. Gli Stati membri richiedenti dovrebbero garantire che tale esenzione dai dazi e dall'IVA siano applicate in linea con la legislazione doganale e dell'IVA e al fine di prevenire eventuali frodi, evasione, elusione o abusi.
5)Tenuto conto delle difficilissime sfide che gli Stati membri richiedenti affrontano, si dovrebbe concedere l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2022. L'esenzione dovrebbe rimanere in vigore fino al 30 giugno 2022.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.464.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A464%3ATOC
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