LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’atto di adesione all’Unione europea dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l’articolo 142,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 95/196/CE (1) la Commissione aveva approvato il regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell’agricoltura delle zone nordiche della Finlandia («regime di aiuti nordici») notificati dalla Finlandia a norma dell’articolo 143 dell’atto di adesione al fine di ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 142 dell’atto di adesione. La decisione 95/196/CE è stata sostituita dalla decisione C(2009) 3067 della Commissione del 30 aprile 2009 (2). Tale decisione è stata sostituita dalla decisione (UE) 2018/672 della Commissione (3).
(2)Poiché la Finlandia è stata autorizzata ad attuare il regime di aiuti nordici di cui alla decisione (UE) 2018/672 per un periodo che scade il 31 dicembre 2021, è opportuno adottare una nuova decisione.
(3)Gli aiuti nazionali a lungo termine di cui all’articolo 142 dell’atto di adesione intendono garantire il mantenimento dell’attività agricola delle zone nordiche come stabilito dalla Commissione.
(4)Tenuto conto dei fattori di cui all’articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell’atto di adesione, è opportuno limitare gli aiuti nazionali di cui a tale articolo alle zone situate a nord del 62o parallelo o ad esso limitrofe e soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l’attività agricola particolarmente difficile. È opportuno adottare come unità amministrativa pertinente il comune (kunta), compresi i comuni circondati da altri comuni compresi nelle zone di cui sopra, anche se non presentano le stesse caratteristiche.
(5)Al fine di facilitare l’amministrazione del regime e di allinearlo al sostegno concesso a norma dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 (4) e (UE) n. 1307/2013 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio nonché ai regimi di aiuti nazionali, è opportuno includere nelle zone che ricevono aiuti ai sensi della presente decisione gli stessi comuni appartenenti alla zona delimitata a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del programma di sviluppo rurale «Finlandia continentale 2014-2020».
(6)Il periodo di riferimento in relazione al quale esaminare l’andamento della produzione agricola e il livello di sostegno globale, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili, dovrebbe rimanere lo stesso indicato nella decisione (UE) 2018/672 e coprire il triennio 1991, 1992 e 1993 per quanto concerne la produzione agricola.
(7)Secondo l’articolo 142 dell’atto di adesione, l’importo totale degli aiuti concessi dovrebbe essere sufficiente a mantenere l’attività agricola delle zone nordiche della Finlandia, ma il sostegno globale non dovrebbe superare il livello di sostegno accertato durante un periodo di riferimento precedente all’adesione. È quindi necessario tener conto dell’aiuto al reddito concesso nell’ambito della politica agricola comune per determinare il livello massimo consentito di aiuti a norma di tale articolo. Sulla base dei dati del 2020, l’importo massimo degli aiuti annuali dovrebbe essere fissato a 574,5 milioni di EUR, calcolati come media del periodo di sei anni dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.
(8)L’importo massimo di aiuti annuali dovrebbe essere ripartito tra le categorie «zootecnia», «produzione vegetale» e «altri aiuti nordici». Per la produzione di latte vaccino è opportuno fissare un importo massimo di aiuti medi annuali separato, sufficiente a mantenere la produzione delle zone nordiche della Finlandia.
(9)Gli aiuti dovrebbero essere concessi con cadenza annuale sulla base dei fattori di produzione (unità di bestiame ed ettari) entro i limiti totali stabiliti dalla presente decisione.
(10)L’aiuto per le renne dovrebbe essere concesso per animale e limitarsi al numero tradizionale di renne constatato delle zone nordiche della Finlandia. L’aiuto per il magazzinaggio di frutti di bosco e funghi selvatici dovrebbe poter essere versato per kg, mentre l’aiuto al trasporto di latte e carni e ai servizi indispensabili per l’allevamento di animali dovrebbe poter essere versato in base ai costi sostenuti, detraendo tutti gli altri pagamenti pubblici destinati a coprire gli stessi costi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.464.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A464%3ATOC
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