Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook.

EurLex 33

1.Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria, le possibilità di pesca, concesse a norma dell'articolo 4 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook («l'accordo»), sono stabilite come segue:

-Quattro (4) tonniere con reti a circuizione per la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato 1 alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

2.Il paragrafo 1 si applica fatto salvo l'articolo 5 del presente protocollo.

3.Conformemente all'articolo 4 dell'accordo, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel presente allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1 la contropartita finanziaria totale di cui all'articolo 5 dell'accordo è pari a due milioni centomila (2 100 000) EUR per l'intera durata del presente protocollo.

2.Tale contropartita finanziaria totale comprende due elementi dissociati:

a)Un importo annuo per l'accesso alle zone di pesca delle Isole Cook pari a trecento cinquantamila (350 000) EUR all'anno e

b)Un importo annuo specifico di trecento cinquantamila (350 000) EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca e alla politica marittima delle Isole Cook.

3Per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), le Isole Cook mettono a disposizione delle navi dell'Unione almeno 100 giorni di pesca nelle proprie zone di pesca. Ulteriori giorni potrebbero essere messi a disposizione delle navi dell'Unione secondo le disposizioni specificate nell'allegato.

4.Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 3 e 5 del presente protocollo.

5.L'Unione paga gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera a), non oltre novanta (90) giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria per il primo anno e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

6.Le autorità delle Isole Cook e dell'Unione monitorano l'andamento delle attività di pesca delle navi dell'Unione al fine di garantire un'adeguata gestione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione, tenendo conto dello stato degli stock e delle misure di conservazione e di gestione pertinenti.

7.La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità delle Isole Cook.

8.Ciascun elemento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2 è versato su un conto bancario intestato al governo delle Isole Cook. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è messa a disposizione dell'entità di attuazione del sostegno settoriale della pesca competente. Le autorità delle Isole Cook forniscono in tempo utile alle autorità dell'Unione le coordinate bancarie e le informazioni sulla linea corrispondente della legge finanziaria nazionale. Le coordinate bancarie comprendono almeno: il nome dell'entità beneficiaria, il nome del titolare del conto bancario, l'indirizzo del titolare del conto bancario; la denominazione della banca; il codice SWIFT; il numero IBAN.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.463.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A463%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
6663
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89326559
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 18.119.105.155