Decisione (UE) 2021/2277 del Consiglio dell'11 novembre 2021 sulla firma, a nome dell’UE, e sull’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’UE e il governo delle Isole Cook.

EurLex 33

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (1) («accordo»), è stato concluso con decisione (UE) 2017/418 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 10 maggio 2017. L’accordo e il relativo protocollo di attuazione («protocollo attuale») sono stati applicati in via provvisoria a decorrere dal 14 ottobre 2016 (3).

(2)Il 7 luglio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo delle Isole Cook per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo»).

(3)In attesa della conclusione dei negoziati, l’attuale protocollo è stato prorogato di un anno e giungerà a scadenza il 13 novembre 2021 (4).

(4)Tali negoziati si sono conclusi positivamente e il protocollo è stato siglato il 28 luglio 2021.

(5)Obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e al governo delle Isole Cook di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di pesca delle Isole Cook, in linea con l’obiettivo di conservazione delle risorse biologiche marine riconosciuto dal diritto dell’Unione, nonché consentire ai pescherecci dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.

(6)Il protocollo dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook e tenuto conto della necessità di evitare l’interruzione di tali attività allo scadere dell’attuale protocollo.

(7)È pertanto opportuno che il protocollo sia firmato e che si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

(8)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha espresso un parere il 3 novembre 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook («protocollo») è autorizzata, fatta salva la conclusione di tale protocollo (6).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma (7), in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

Z. POČIVALŠEK

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.463.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A463%3ATOC

 

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