IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)In caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.
(2)Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno») (1).
(3)L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui al suddetto allegato conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno per l'anno 2022.
(5)A norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applica alla Comunità europea dell'energia atomica.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.462.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A462%3ATOC
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