Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/641.

EurLex

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/2186 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Francia, Croazia, Ungheria, Polonia e Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/2186, il Belgio, la Germania, l'Irlanda, la Francia, l'Italia, l'Ungheria e la Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Anche la Svezia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel comune di Skurup di tale Stato membro.

(7)Tra l'altro i focolai confermati in Belgio sono localizzati nelle immediate vicinanze dei confini con la Francia e i Paesi Bassi. Di conseguenza le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che le zone di sorveglianza si estendono nel territorio della Francia e dei Paesi Bassi.

(8)Anche il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività. Inoltre i nuovi focolai confermati in Irlanda sono localizzati nelle immediate vicinanze del confine con il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.

(9)Di conseguenza le misure di emergenza stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le autorità competenti dell'Irlanda e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno pertanto debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che una delle zone di protezione e le zone di sorveglianza relative ai nuovi focolai confermati in Irlanda si estendono nel territorio del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(10)Anche uno dei nuovi focolai confermati nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con l'Irlanda. Di conseguenza le autorità competenti dell'Irlanda e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio dell'Irlanda.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.461.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461I%3ATOC

 

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