Decisione (PESC) 2021/2309 del Consiglio del 22 dicembre 2021 relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio di armi.

EurLex

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il trattato sul commercio di armi (ATT) è stato adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tutti gli Stati membri dell’Unione sono Stati parte dell’ATT («Stati parte»).

(2)L’ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare il commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali sono la sua efficace attuazione ad opera degli Stati parte e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il Consiglio ha adottato, il 16 dicembre 2013, la decisione 2013/768/PESC (1), ampliando in tal modo il portafoglio di assistenza dell’Unione relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all’ATT. Tale decisione è stata seguita dalla decisione (PESC) 2017/915 (2) del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione dell’ATT.

(3)Le attività svolte ai sensi della decisione 2013/768/PESC e della decisione (PESC) 2017/915 hanno aiutato i paesi partner a prendere in considerazione un’ampia gamma di settori pertinenti all’istituzione e allo sviluppo di un sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi quale prescritto dall’ATT. Alcuni paesi partner sono stati ritenuti maturi e saranno gradualmente esclusi o non inclusi, nella terza fase del progetto. È stata sviluppata una cooperazione con una serie di paesi beneficiari a cui in precedenza non erano state indirizzate altre attività di assistenza dell’Unione relative al controllo delle esportazioni, a dimostrazione della natura globale dell’ATT. È auspicabile dare seguito alle azioni intraprese con alcuni di tali paesi beneficiari al fine di garantire costanti progressi e di incoraggiare tali paesi a svolgere attività di sensibilizzazione a livello regionale.

(4)Oltre al proseguimento delle attività con i paesi partner di cui all’allegato, è consigliabile perseguire un approccio basato sulla domanda in virtù del quale potrebbero essere avviate attività di assistenza su richiesta di paesi che hanno individuato esigenze relative all’attuazione dell’ATT. Tale approccio si è dimostrato efficace nel fornire assistenza a paesi che hanno manifestato impegno e titolarità in relazione all’ATT mediante le loro richieste di assistenza dell’Unione. La presente decisione mantiene pertanto un numero specifico di attività che saranno disponibili ai paesi su richiesta, anche per i paesi che non sono ancora parti dell’ATT.

(5)L’assistenza dell’Unione fornita a norma della decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio (3), relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi si indirizza a una serie di paesi dell’immediato vicinato orientale e meridionale dell’Unione. L’Unione sostiene il segretariato dell’ATT nella sua attuazione dell’ATT mediante la decisione (PESC) 2021/649 del Consiglio (4). L’Unione, inoltre, fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, sostenendo lo sviluppo di quadri giuridici e capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso.

(6)L’Unione sostiene altresì l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), che prescrive controlli efficaci dei trasferimenti di beni connessi con le armi di distruzione di massa. In quanto tali, i controlli predisposti nel quadro dell’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) e nell’ambito dei programmi dell’Unione di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso contribuiscono alla capacità generale di applicare in modo efficace l’ATT poiché, in molti casi, le norme legislative e le procedure amministrative relative al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le agenzie incaricate di tale controllo si sovrappongono a quelle dei controlli delle esportazioni di armi convenzionali. Di conseguenza, è essenziale assicurare uno stretto coordinamento tra le attività svolte nel quadro dei controlli delle esportazioni di beni a duplice uso e le attività di sostegno all’attuazione dell’ATT, compresa l’attività a sostegno del segretariato dell’ATT.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0078.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC

 

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