Regolamento Delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Leggi Ue

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii), l’articolo 46, paragrafo 7, lettera b), l’articolo 48, paragrafo 4, e l’articolo 57, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se tale prodotto è conforme alle norme dell’Unione sulla produzione biologica o a norme di produzione e di controllo equivalenti di un paese terzo di cui all’articolo 48 del medesimo regolamento, che sia stato riconosciuto ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2), oppure se è stato sottoposto a controlli da parte di un’autorità di controllo o un organismo di controllo di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2018/848 che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di verificare se i prodotti importati sono conformi al regolamento (UE) 2018/848, ciascuna partita dovrebbe essere accompagnata da un certificato di ispezione rilasciato, a seguito di verifiche pertinenti della partita stessa, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo del paese terzo. Tali verifiche dovrebbero sempre comprendere controlli documentali e, a seconda del rischio, controlli fisici della partita.

(3)È necessario stabilire norme riguardanti il contenuto del certificato di ispezione, le modalità del suo rilascio e i mezzi tecnici a tal fine utilizzati. Tali norme dovrebbero anche riguardare gli obblighi delle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda l’estratto del certificato di ispezione.

(4)I controlli ufficiali eseguiti sui prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o come prodotti in conversione per verificarne la conformità al regolamento (UE) 2018/848 rientrano tra i controlli ufficiali effettuati a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)È necessario stabilire norme supplementari per chiarire i criteri e le condizioni per l’esecuzione dei controlli ufficiali prima dell’immissione in libera pratica nell’Unione dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848. Tali norme dovrebbero riguardare anche i prodotti esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione (4).

(6)È opportuno stabilire alcune norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le partite vincolate a regimi doganali speciali.

(7)È inoltre opportuno stabilire gli obblighi delle autorità di controllo e degli organismi di controllo che rilasciano il certificato di ispezione in caso di indisponibilità del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all’articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (5).

(8)È inoltre necessario stabilire norme relative alle situazioni in cui le autorità competenti, le autorità di controllo o gli organismi di controllo dei paesi terzi sono tenuti a svolgere un’indagine a seguito di una notifica di casi di sospetta o accertata non conformità al regolamento (UE) 2018/848 rilevati durante la verifica della partita da parte dell’autorità competente degli Stati membri.

(9)L’uso da parte delle autorità competenti degli Stati membri del sigillo elettronico qualificato nell’ambito del sistema Traces per il rilascio del certificato di ispezione nei paesi terzi e per la vidimazione di tale certificato, come pure per il rilascio degli estratti del certificato stesso, potrebbe non essere possibile prima del 1o luglio 2022. È pertanto necessario stabilire disposizioni transitorie, applicabili fino al 30 giugno 2022, per l’uso di certificati di ispezione in formato cartaceo recanti firma autografa, e dei relativi estratti, in alternativa all’uso di certificati di ispezione elettronici, e relativi estratti, muniti di un sigillo elettronico qualificato.

(10)Attualmente le norme relative al certificato di ispezione e ai suoi estratti ai fini del regolamento (CE) n. 834/2007 sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (6). Poiché il presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione (7) stabiliscono norme ai fini del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1235/2008.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC

 

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