Regolamento Delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettera h), l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 53, paragrafo 1, lettere a) ed e), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i controlli ufficiali negli Stati membri intesi a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione di prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione devono essere effettuati ai posti di controllo frontalieri in conformità dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

(2)L’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 specifica le categorie di animali e merci che entrano nell’Unione da paesi terzi sulle quali le autorità competenti devono effettuare i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione. I prodotti biologici e i prodotti in conversione di cui all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 rientrano nelle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 in virtù di tale disposizione del regolamento (UE) 2018/848. Inoltre i prodotti biologici e i prodotti in conversione possono rientrare nelle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 anche in virtù di atti o norme di cui a tale disposizione diversi dall’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848. Analogamente, i prodotti biologici e i prodotti in conversione possono anche rientrare nelle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/625, purché soddisfino le pertinenti prescrizioni.

(3)In conformità dell’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, gli animali e le merci che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico possono essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. L’articolo 3, punto 24), del regolamento (UE) 2017/625 definisce il «rischio» facendo riferimento agli effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente, ma non in relazione alla qualità degli alimenti. Si può considerare che i prodotti biologici e i prodotti in conversione che entrano nell’Unione comportino un basso rischio o non comportino alcun rischio specifico per la salute umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o per l’ambiente se non rientrano nelle categorie di animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/625, o nelle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625, in relazione alla cui entrata nell’Unione sono state stabilite, in conformità rispettivamente dell’articolo 126 o dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625 o della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), di tale regolamento, condizioni o misure che impongono di accertare, all’entrata degli animali e delle merci nell’Unione, la conformità alle condizioni o misure di cui sopra. È pertanto opportuno esentare tali prodotti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(4)I controlli ufficiali dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in conformità del presente regolamento dovrebbero essere effettuati presso il punto di immissione in libera pratica nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito ai punti di immissione in libera pratica presso i quali tali controlli sono effettuati. La Commissione dovrebbe tenere aggiornato l’elenco dei punti di immissione in libera pratica nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.

(5)Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (3) permette alle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri di consentire l’esecuzione di controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 e sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), di tale regolamento. Analogamente, il regolamento delegato (UE) 2019/2123 consente alle autorità competenti di eseguire controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliero sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 non si applica tuttavia alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 se si tratta di prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

(6)Al fine di assicurare l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/2123 alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 che sono prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, è necessario ampliarne l’ambito di applicazione. Dovrebbero inoltre essere stabilite disposizioni nel regolamento delegato (UE) 2019/2123 per stabilire i casi e le condizioni in cui è possibile eseguire i controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero in relazione alle partite di determinati prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

(7)Al fine di agevolare la rapida movimentazione di animali e merci che entrano nell’Unione, dovrebbe essere consentito alle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri di autorizzare il successivo trasporto al luogo di destinazione finale, prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio, di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, in conformità del capo II del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (5), anche nel caso in cui tali merci siano prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC

 

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