LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Taluni paesi terzi richiedono che i prodotti biologici di origine animale siano ottenuti senza l’uso di antibiotici. Al fine di agevolare l’accesso ai mercati di tali paesi, gli operatori o i gruppi di operatori dell’Unione che intendono esportare detti prodotti dovrebbero essere in grado di dimostrare mediante un documento ufficiale che non sono stati utilizzati antibiotici.
(2)A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo devono rilasciare un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività e che rispetti detto regolamento. Al fine di certificare che i prodotti biologici di origine animale sono ottenuti senza l’uso di antibiotici, l’operatore o il gruppo di operatori dovrebbe avere la possibilità di chiedere a tali autorità competenti oppure, ove del caso, alle autorità di controllo o agli organismi di controllo di rilasciare un certificato complementare. È opportuno stabilire il modello di tale certificato complementare.
(3)A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Certificato complementare attestante il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione
Su richiesta di un operatore o di un gruppo di operatori già in possesso di un certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, la pertinente autorità competente oppure, ove del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente rilascia un certificato complementare attestante che l’operatore o il gruppo di operatori ha ottenuto prodotti biologici di origine animale senza l’uso di antibiotici, se tale certificato è necessario ai fini dell’esportazione di detti prodotti dall’Unione. Il modello del certificato complementare figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC
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