LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2, lettere b) e c) e l’articolo 43, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione. È pertanto necessario stabilire norme dettagliate destinate ad alcuni operatori dell’Unione per quanto riguarda le partite o parti di esse all’ingresso nell’Unione e dopo l’immissione in libera pratica nell’Unione. Per operatori si intendono gli importatori che presentano la partita per l’immissione in libera pratica nell’Unione, o gli operatori che agiscono per loro conto, e i primi destinatari e i destinatari che ricevono la partita o parte di essa.
(2)Al fine di organizzare un sistema di controlli ufficiali sulle partite che garantisca la tracciabilità, l’importatore dovrebbe notificare preventivamente l’arrivo di una partita all’autorità competente e alla propria autorità di controllo o al proprio organismo di controllo presentando le informazioni pertinenti sul certificato di ispezione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (2).
(3)È inoltre necessario stabilire norme dettagliate riguardanti il contenuto dell’estratto del certificato di ispezione e i mezzi tecnici mediante i quali esso deve essere rilasciato.
(4)L’importatore, il primo destinatario e il destinatario dovrebbero fornire il certificato di ispezione o l’estratto del certificato di ispezione su richiesta delle autorità di controllo o degli organismi di controllo. È necessario stabilire obblighi supplementari per quanto riguarda le informazioni che l’importatore, il primo destinatario e il destinatario devono includere, rispettivamente, nella descrizione dell’unità di produzione biologica o in conversione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) 2018/848.
(5)Per garantire che sia dato un seguito adeguato ai casi di non conformità, le informazioni concernenti non conformità sospette o accertate, riscontrate durante la verifica effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro su una partita, dovrebbero essere scambiate tra gli Stati membri e la Commissione utilizzando il Sistema informativo sull’agricoltura biologica.
(6)Per quanto riguarda il certificato di ispezione e il suo estratto in formato cartaceo, vidimati su carta mediante firma autografa conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2306, è necessario stabilire norme transitorie per l’uso di tale certificato e dei suoi estratti da parte del primo destinatario e del destinatario, nonché l’obbligo che tale certificato e i suoi estratti accompagnino le merci fino alle sedi del primo destinatario e del destinatario.
(7)A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC
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