LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 37, lettera c), punti i) e iv),
considerando quanto segue:
(1)Le calamità naturali e le avversità atmosferiche danneggiano da diversi anni in misura crescente la produzione di ortofrutticoli nell’Unione. Nel 2017 il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (2), è stato mobilitato e un aiuto specifico è stato concesso alla Lettonia al fine di riparare i danni causati dalle forti inondazioni dell’estate e dell’autunno 2017. Nel 2018, a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni verificatesi in alcune parti dell’Unione (Estonia, Lettonia, Lituania e Finlandia), il regolamento di esecuzione (UE) 2018/108 della Commissione (3) ha previsto una misura di emergenza da concedere sotto forma di aiuto agli agricoltori. Nella primavera del 2021 si è verificato un periodo di forti gelate in alcune regioni di diversi Stati membri (in particolare in Spagna, Francia e Italia) che ha colpito alcuni prodotti (tra i quali pesche, nettarine e mele). Di conseguenza oltre il 50 % della produzione è andato perduto.
(2)Tenuto conto dell’aumento della frequenza delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, è necessaria una soluzione a lungo termine per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, al fine di rafforzare la loro resilienza futura. È necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (4), prevedendo flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nell’Unione qualora subiscano danni a seguito di calamità naturali e avversità atmosferiche che rendano la produzione inutilizzabile per il consumo e la trasformazione.
(3)Le consistenti perdite di valore della produzione commercializzata causate da danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche hanno ripercussioni notevoli sull’importo dell’aiuto dell’Unione che le organizzazioni di produttori ricevono nell’anno successivo, in quanto tale importo è calcolato in percentuale rispetto al valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. In caso di perdita di una parte consistente o della totalità del raccolto, le organizzazioni di produttori rischiano di perdere il riconoscimento, in quanto uno dei criteri per il riconoscimento prevede il raggiungimento di un determinato valore minimo di produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. Ciò comporterebbe una doppia perdita economica che metterebbe a rischio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori.
(4)Tenuto conto dell’aumento della frequenza delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche e delle perdite di produzione di conseguenza notevolmente maggiori, la salvaguardia istituita dall’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891 secondo cui si considera che il valore della produzione commercializzata di un prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento è insufficiente.
(5)Di conseguenza, e data la necessità di garantire la stabilità economica e finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate da ingenti perdite di valore della produzione commercializzata provocate da danni a seguito di calamità naturali e avversità atmosferiche, occorre innalzare la soglia per il calcolo del valore della produzione commercializzata per un dato periodo di riferimento. Tenuto conto dei danni rilevanti causati dalle recenti avversità atmosferiche, il valore della produzione commercializzata di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbe essere aumentato all’85 % in caso di calamità naturali e avversità atmosferiche.
(6)È inoltre opportuno prevedere una soluzione per evitare le situazioni in cui le organizzazioni di produttori che investono in misure preventive e subiscono comunque danni ingenti a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie, non solo subiscono perdite di valore della produzione commercializzata ma registrano anche una riduzione dell’aiuto finanziario dell’Unione. Il valore della produzione commercializzata di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbe pertanto essere aumentato al 100 % per le organizzazioni di produttori che dimostrino di aver adottato le misure preventive necessarie contro fitopatie, infestazioni parassitarie, calamità naturali e avversità atmosferiche, quali sistemi di riscaldamento, reti installate nei campi, regimi assicurativi o la costituzione di fondi di mutualizzazione.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/891.
(8)In considerazione del fatto che i programmi operativi sono attuati tenendo conto degli anni civili e che il calcolo del valore della produzione commercializzata che determina l’importo massimo dell’aiuto finanziario dell’Unione si basa sull’anno civile precedente, è necessario che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all’85% del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità e che esulano dal suo controllo. Nel caso in cui l’organizzazione di produttori dimostri all’autorità competente dello Stato membro interessato di aver adottato le misure preventive necessarie contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, le fitopatie o le infestazioni parassitarie in questione, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.453.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A453%3ATOC
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