Regolamento Delegato (UE) 2021/2244 della Commissione del 7 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione nel settore, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede norme specifiche sui controlli ufficiali in relazione a sostanze il cui impiego può dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti e nei mangimi.

(2)Il regolamento (UE) 2017/625 abroga l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che resta tuttavia applicabile fino al 14 dicembre 2022 a meno che un atto delegato non stabilisca una data anteriore. L’articolo 27, paragrafo 1, stabilisce prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento per l’analisi dei residui di antiparassitari negli alimenti e nei mangimi.

(3)L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce le prescrizioni specifiche per i controlli ufficiali in relazione ai residui di sostanze pertinenti negli alimenti e nei mangimi da effettuare in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

(4)L’obiettivo del monitoraggio dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi è garantire il rispetto dei livelli massimi di residui stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 e valutare l’esposizione dei consumatori a tali residui. Tale regolamento prevede che sia prelevato un numero e una serie sufficiente di campioni di alimenti e mangimi affinché siano rappresentativi del mercato. Esso prevede inoltre che tali campioni siano prelevati nella fase più appropriata della catena alimentare.

(5)È pertanto opportuno integrare l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda le pertinenti procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi.

(6)Poiché le norme di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 riguardanti i controlli ufficiali per il campionamento non saranno più applicabili a decorrere dal 15 dicembre 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dei controlli ufficiali sui residui di pesticidi, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, ciascuno Stato membro preleva un numero e una varietà sufficienti di campioni di alimenti e mangimi affinché i risultati siano rappresentativi del mercato, tenendo conto dei risultati dei precedenti programmi di controllo nazionali pluriennali.

Il campionamento di cui al primo comma è effettuato il più vicino possibile al punto di distribuzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.453.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A453%3ATOC

 

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