LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e all’imposizione di condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.
(2)L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II del medesimo regolamento di esecuzione siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell’Unione, quali i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, nonché i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati dagli Stati membri alla Commissione.
(3)La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi («RASFF») istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, che indicano l’esistenza di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, nonché le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nel primo semestre del 2021 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell’Unione.
(4)Dal gennaio 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dall’Argentina sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non costituisce un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa alle arachidi provenienti dall’Argentina figurante nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 5 % delle partite che entrano nell’Unione.
(5)Dal gennaio 2019 le nocciole e i prodotti ottenuti da nocciole provenienti dall’Azerbaigian sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non costituisce un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa alle nocciole provenienti dall’Azerbaigian figurante nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.
(6)Dal gennaio 2019 il pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile è soggetto a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.
(7)È pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per l’importazione di pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile. In particolare, tutte le partite di pepe nero proveniente dal Brasile dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi indicano l’assenza di Salmonella in 25 g. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. La voce relativa al pepe nero proveniente dal Brasile figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.
(8)Per quanto riguarda le partite di meloni Galia (Cucumis melo var. reticulatus) provenienti dall’Honduras, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da Salmonella Braenderup. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all’ingresso di tali prodotti provenienti dall’Honduras. I suddetti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.
(9)Dal gennaio 2019 i peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Cina sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto un livello accresciuto di controlli ufficiali pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce corrispondente figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe essere modificata e la frequenza dei controlli di identità e fisici dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.
(10)Dal gennaio 2019 le melanzane (Solanum melongena) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.453.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A453%3ATOC
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