Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/2189 della Commissione del 9 dicembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione («certificato COVID digitale dell'UE») con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Esso contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi a cittadini dell'Unione e loro familiari se la Commissione ritiene che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che devono essere considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde a cittadini dell'Unione e loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde a cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)Il 23 settembre 2021 la Repubblica di Cabo Verde ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Nha Card». La Repubblica di Cabo Verde ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica di Cabo Verde ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde in conformità del sistema «Nha Card» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)La Repubblica di Cabo Verde ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)Il 1° dicembre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica di Cabo Verde, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde in conformità di un sistema, l'«Nha Card», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde in conformità del sistema «Nha Card» contengono i dati necessari.

(6)La Repubblica di Cabo Verde ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen, BBIBP-CorV e Covishield.

(7)La Repubblica di Cabo Verde ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.

(8)La Repubblica di Cabo Verde ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(9)La Repubblica di Cabo Verde ha anche informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Cabo Verde in conformità del sistema «Nha Card» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.443.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A443I%3ATOC

 

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