Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/2188 della Commissione del 9 dicembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)Il 16 settembre 2021 gli Emirati arabi uniti hanno fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Alhosn EU Pass». Gli Emirati arabi uniti hanno informato la Commissione di ritenere che i loro certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, gli Emirati arabi uniti hanno informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti in conformità del sistema «Alhosn EU Pass» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)Gli Emirati arabi uniti hanno inoltre informato la Commissione che accettano i certificati di vaccinazione e di test rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953.

(5)A seguito di una richiesta degli Emirati arabi uniti, il 20 ottobre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dagli Emirati arabi uniti in conformità di un sistema, denominato «Alhosn EU», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti in conformità del sistema «Alhosn EU» riportano i dati necessari.

(6)Gli Emirati arabi uniti hanno altresì informato la Commissione che rilasciano certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty, Spikevax, Covishield, il vaccino anti COVID-19 Janssen, NVX-CoV2373, Sputnik V, WIBP-CorV, BBIBP-CorV, Hayat-Vax e CoronaVac.

(7)Gli Emirati arabi uniti hanno inoltre informato la Commissione che rilasciano certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.

(8)Gli Emirati arabi uniti hanno altresì informato la Commissione che non rilasciano certificati di guarigione interoperabili.

(9)Gli Emirati arabi uniti hanno inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul loro territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione e il risultato del test e non saranno conservati successivamente.

(10)Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dagli Emirati arabi uniti in conformità del sistema «Alhosn EU Pass» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.443.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A443I%3ATOC

 

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