La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 21 bis,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commissione (2) ha modificato la direttiva 66/402/CEE e, a causa di un errore materiale, ha soppresso il nome della specie Avena nuda dalla voce nella terza riga della prima colonna della tabella che figura nell’allegato III della direttiva 66/402/CEE. Di conseguenza il peso massimo di un lotto di sementi e il peso minimo di un campione di sementi della specie Avena nuda non sono più regolamentati. È pertanto opportuno reinserire il nome della specie Avena nuda che è stato soppresso.
(2)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 66/402/CEE.
(3)Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che la data di recepimento di cui alla presente direttiva corrisponda alla data di recepimento indicata nella direttiva di esecuzione (UE) 2021/415.
(4)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
Modifica della direttiva 66/402/CEE
Nell’allegato III della direttiva 66/402/CEE, la voce nella terza riga della prima colonna della tabella è sostituita dalla seguente:
«Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale».
Articolo 2
Recepimento
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.438.01.0084.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A438%3ATOC
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