La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 22 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «la Cina» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base (2).
1.2.Misure provvisorie
(2)Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 21 maggio 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini adeguati per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione («margine di pregiudizio»). Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Due produttori esportatori inclusi nel campione e un utilizzatore hanno presentato osservazioni (3).
(3)Il 18 giugno 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione (4) («il regolamento provvisorio»).
1.3.Fase successiva della procedura
(4)In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), gli utilizzatori, gli importatori indipendenti, i produttori esportatori inclusi nel campione e il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») hanno presentato comunicazioni scritte in cui hanno espresso il proprio parere sulle risultanze provvisorie. Un produttore esportatore, Jiangsu Zhongji, ha chiesto e ottenuto ulteriori dettagli in merito al calcolo del proprio margine di pregiudizio.
(5)Dopo la scadenza dei termini procedurali sono state presentate numerose altre osservazioni e risposte alle osservazioni formulate dalle altre parti. Tuttavia, dato che tali osservazioni non sono state presentate entro i termini previsti, la Commissione non ha potuto tenerne conto in fase di elaborazione del documento generale di divulgazione delle informazioni. La Commissione ha comunque preso in considerazione tutte le argomentazioni sollevate dalle parti interessate durante l'inchiesta.
(6)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha tenuto audizioni con tre produttori esportatori inclusi nel campione (Xiamen Xiashun, Donghai Foil e Jiangsu Zhongji), con tre utilizzatori (Effegidi, Walki Oy e Gascogne Flexible) e con un consorzio che rappresenta cinque importatori (Cartonal Italia, QualityFoil SARL, Cutting Packaging, Transparent Paper LTD e Now Plastics).
(7)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le sue risultanze finali e, a causa delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19, ha effettuato controlli incrociati a distanza delle informazioni presentate da Walki Oy e QualityFoil SARL. Non è stato possibile portare a termine il controllo incrociato a distanza programmato con Manreal per la scarsa collaborazione di quest'ultimo. Manreal ha chiesto l'intervento del consigliere-auditore, il quale ha confermato che l'interruzione del controllo incrociato a distanza non violava i diritti di difesa di Manreal. Pertanto la risposta al questionario di Manreal non è stata presa in considerazione ai fini delle risultanze finali. Ciò non ha tuttavia influito sulle conclusioni relative all'interesse dell'Unione. Malgrado l'interruzione del controllo incrociato a distanza, tale società ha continuato a essere considerata una parte interessata e le sue osservazioni nel corso dell'inchiesta sono state prese in considerazione.
1.4.Campionamento
(8)In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha osservato che, nella scelta del campione di produttori esportatori, la Commissione probabilmente non aveva preso in considerazione una grande varietà di imprese attive in settori diversi, in quanto le società incluse nel campione rappresentano solo il 27 % dell'industria cinese dei fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»).
(9)Manreal non ha però dimostrato sotto quale aspetto il campione selezionato dalla Commissione non sarebbe rappresentativo dei produttori esportatori cinesi di ACF nella presente inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
1.5.Esame individuale
(10)In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, è stato confermato il considerando 33 del regolamento provvisorio.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.438.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A438%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it