La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 (3) ("l'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia") e il protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") (4), modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli (5), fissano il regime di scambi tra l'Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
(2)Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con il codice NC 2202 90 10.
(3)Dal 1o gennaio 2017 il codice NC 2202 90 è stato sostituito dai codici NC 2202 91 00 e 2202 99. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99.
(4)L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (6) ("l'accordo in forma di scambio di lettere") sospende temporaneamente il regime di franchigia applicato in base al protocollo n. 2 alle merci di cui ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bevande non alcoliche con aggiunta di zucchero) sostituiti dai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99. In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni in franchigia doganale di tali merci originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio.
(5)L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre che, se il contingente tariffario non è stato esaurito entro il 31 ottobre di un dato anno, i prodotti in questione beneficeranno di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.
(6)Il contingente annuale per il 2020 per i prodotti in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione (7), non è stato esaurito entro il 31 ottobre 2020. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2122 della Commissione (8) dispone pertanto che il regime di dazi stabilito nell'accordo in forma di scambio di lettere non si applichi alle importazioni nell'Unione dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021, consentendo alle merci interessate l'accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione.
(7)L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive che il contingente esente da dazi per le acque e le bevande in questione sia nuovamente aperto per il 2022. L'ultimo contingente annuale per questi prodotti è stato aperto per il 2020 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154. Poiché per l'anno 2021 non è stato aperto alcun contingente annuale, è opportuno fissare il volume del contingente per il 2022 al medesimo livello del 2020.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2022 il contingente tariffario esente da dazi fissato nell'allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.
2.Alle merci che figurano nell'allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
3. Alle quantità importate superiori al volume del contingente fissato nell'allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.
Articolo 2
Il contingente tariffario esente da dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (9).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.438.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A438%3ATOC
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