Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania («Mauritania»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio (1), è applicato a titolo provvisorio dall’8 agosto 2008. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo, applicato a titolo provvisorio dal medesimo giorno, è stato più volte sostituito.
(2)Il protocollo attualmente in vigore giungerà a scadenza il 15 novembre 2021.
(3)L’8 luglio 2019 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Mauritania ai fini della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo.
(4)Tra settembre 2019 e luglio 2021 si sono svolte otto tornate di negoziati con la Mauritania. Una volta conclusi tali negoziati, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania («accordo di partenariato») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo») sono stati siglati il 28 luglio 2021.
(5)Scopo dell’accordo di partenariato e del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nelle acque mauritane e consentire all’Unione e alla Mauritania di collaborare strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca mauritana e nell’Oceano Atlantico, conformemente all’obettivo della conservazione delle risorse biologiche del mare riconosciuto dal diritto dell’Unione. Tale cooperazione contribuisce anche a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(6)È opportuno pertanto firmare l’accordo di partenariato e il protocollo.
(7)L’accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca mauritana e della necessità di evitare o limitare il più possibile l’eventuale interruzione di tali attività.
(8)È opportuno pertanto applicare l’accordo di partenariato e il protocollo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.
(9)Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il 14 ottobre 2021,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione, con riserva della conclusione di tali atti (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di partenariato e il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
L’accordo di partenariato e il protocollo si applicano a titolo provvisorio, conformemente ai rispettivi articoli 20 e 19, a decorrere dal giorno della firma (4), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
Z. POČIVALŠEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.439.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A439%3ATOC
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