La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/452, tra i progetti o programmi di interesse per l’Unione devono figurare quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell’Unione o quelli che rientrano nel diritto dell’Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico.
(2)L’elenco dei progetti o programmi di interesse per l’Unione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/452 figura nell’allegato di tale regolamento.
(3)La Commissione ha individuato vari altri progetti e programmi che possono essere inclusi nell’elenco che figura nell’allegato del regolamento (UE) 2019/452.
(4)Il programma spaziale (2) mira a garantire la continuità degli investimenti nelle attività spaziali dell’Unione, a sostenere il progresso scientifico e tecnico e a promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell’industria spaziale dell’Unione. Esso riunisce le infrastrutture esistenti e salvaguarda la continuità e l’evoluzione di Galileo, il sistema globale di navigazione satellitare dell’UE, di EGNOS, il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria, e di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra ad accesso aperto e gratuito. Il programma spaziale mira anche a sviluppare nuove componenti di sicurezza, come la conoscenza dell’ambiente spaziale (SSA), che comprende una sottocomponente di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST), e il nuovo servizio di comunicazione satellitare per scopi governativi per le autorità dell’Unione e degli Stati membri. Esso promuove un’industria spaziale forte e innovativa e mira a mantenere l’accesso autonomo dell’Unione allo spazio.
(5)Orizzonte Europa (3) è il principale programma di finanziamento dell’Unione per la ricerca e l’innovazione e sostiene, tra l’altro, azioni critiche per la sicurezza o l’ordine pubblico nell’Unione.
(6)Il programma Euratom di ricerca e formazione 2021-2025 (4) sostiene attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione alla sicurezza e alla protezione nucleari, alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, alla radioprotezione e all’energia da fusione. Esso persegue inoltre miglioramenti negli ambiti dell’istruzione, della formazione e dell’accesso alle infrastrutture di ricerca.
(7)Il meccanismo per collegare l’Europa (5) finanzia progetti chiave nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale. Le sue azioni possono concedere finanziamenti per infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, e per tecnologie critiche.
(8)Il programma Europa digitale (6) è il primo strumento finanziario dell’Unione incentrato sulla diffusione delle tecnologie digitali tra le imprese e i cittadini. Esso finanzia progetti in settori che possono apparire critici per la sicurezza o l’ordine pubblico nell’Unione, quali il supercalcolo, l’intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le competenze digitali avanzate.
(9)Il Fondo europeo per la difesa (7) è concepito come uno strumento atto a promuovere la competitività e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa europea contribuendo al contempo alla sicurezza e all’autonomia strategica dell’Unione.
(10)Il programma UE 4Health (8) è una delle risposte dell’Unione alla pandemia di COVID-19 e svolge pertanto un ruolo importante nel garantire l’ordine pubblico attraverso la sanità pubblica. Esso mira a potenziare la resilienza dei sistemi sanitari per far fronte a minacce per la salute a carattere transfrontaliero come la COVID-19 nonché a rafforzare la capacità di gestione delle crisi e la preparazione alle pandemie, a migliorare la disponibilità, l’accessibilità e l’accessibilità economica dei medicinali e dei dispositivi medici e dei prodotti pertinenti per la crisi nell’Unione, a sostenere l’innovazione e a portare avanti la trasformazione digitale.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/452,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) 2019/452 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.432.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A432%3ATOC
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