Regolamento Delegato (UE) 2021/2127 della Commissione del 29 settembre 2021 che modifica l’allegato IV del Regolamento (UE) n. 978/2012 del Pe e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

EurLex 33

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese definito dalle Nazioni Unite («ONU») come paese meno sviluppato dovrebbe beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati («Tutto tranne le armi» — Everything But Arms — «EBA»). L’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA figura nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012.

(2)L’ONU ha depennato Vanuatu dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 4 dicembre 2020. Pertanto Vanuatu non possiede più i requisiti per avvalersi dello status di paese beneficiario dell’EBA a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere rimosso dall’allegato IV di tale regolamento. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 la rimozione di Vanuatu dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Vanuatu dovrebbe pertanto essere rimosso dall’allegato IV con applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2025,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 978/2012

Nella tabella dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono soppressi, rispettivamente, dalle colonne A e B:

«VU Vanuatu».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2022.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.432.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A432%3ATOC

 

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