Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.
(2)Il 21 e 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha dichiarato che non accetterà alcun tentativo da parte di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici, ha condannato tutti gli attacchi ibridi alle frontiere dell’Unione e ha affermato che risponderà di conseguenza. Ha sottolineato che l’Unione continuerà a contrastare l’attacco ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso, anche adottando ulteriori misure restrittive nei confronti di persone e soggetti giuridici, conformemente al suo approccio graduale, in via d’urgenza.
(3)Nella decisione (PESC) 2021/1990 (2), del 15 novembre 2021, il Consiglio ha modificato i criteri di designazione di cui alla decisione 2012/642/PESC per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro, ovvero che contribuiscono a tali attività.
(4)Data la gravità della situazione in Bielorussia, 17 persone e 11 entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, riportato nell’allegato della decisione 2012/642/PESC.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2012/642/PESC,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. VRTOVEC
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC
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