Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio del 2 dicembre 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

EurLex

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)Il 21 e 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui dichiara che non accetterà alcun tentativo da parte di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici e in cui condanna tutti gli attacchi ibridi alle frontiere dell'Unione, affermando che vi risponderà di conseguenza. Il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Unione continuerà a contrastare l'attacco ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso, anche adottando ulteriori misure restrittive nei confronti di persone e soggetti giuridici, conformemente al suo approccio graduale, in via d'urgenza.

(3)Nella sua decisione (PESC) 2021/1990 (2)del 15 novembre 2021 il Consiglio ha modificato i criteri di designazione di cui alla decisione 2012/642/PESC (3) per consentire l'applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko che agevolano l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro, ovvero che contribuiscono a tali attività.

(4)Considerata la gravità della situazione in Bielorussia, è opportuno che 17 persone e 11 entità siano inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. VRTOVEC

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

 

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