Regolamento Delegato (UE) 2021/2089 della Commissione del 21 settembre 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2019/2122.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettere b), c), d), e), f) e h), l’articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettere h) e k),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione per la verifica della conformità alla normativa dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (2) stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e di merci sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi e le condizioni in cui le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità, relativamente al bagaglio personale dei passeggeri.

(3)I campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa, utilizzati per l’analisi e il controllo da parte di un operatore nello Stato membro di destinazione presentano un basso rischio per la salute pubblica, in quanto non entrano nella filiera alimentare. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione dovrebbe pertanto poter rilasciare un’autorizzazione per esentare tali campioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(4)Al fine di prevenire i rischi per la salute degli animali, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione dovrebbe rilasciare l’autorizzazione per i campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi in conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale contenute nelle norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o in applicazione di esso, o dagli Stati membri. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione dovrebbe specificare nell’autorizzazione le condizioni di sanità pubblica per l’ingresso nell’Unione e per l’uso dei campioni.

(5)Al fine di impedire l’immissione sul mercato di campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, l’autorità competente dovrebbe specificare nell’autorizzazione gli obblighi degli operatori di tenere un registro dell’uso dei campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità e di smaltirli dopo l’uso conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)Al fine di evitare qualsiasi abuso di tale esenzione, l’autorità competente che autorizza l’ingresso di campioni destinati alla ricerca o di campioni diagnostici e di campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità dovrebbe specificare nell’autorizzazione rilasciata agli operatori il quantitativo massimo dei campioni.

(7)Dovrebbe essere precisata la quantità di determinate merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri che sono destinate al consumo o all’uso personale e sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(8)Al fine di garantire la coerenza con i pertinenti elenchi di paesi terzi di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dai quali gli animali da compagnia possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro, è opportuno rettificare l’esenzione per gli animali da compagnia che entrano nell’Unione da paesi terzi non elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 (6) della Commissione.

(9)Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2017/625 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Dovrebbero pertanto essere modificati i manifesti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2122 e l’opuscolo di cui all’allegato III dello stesso, relativi all’introduzione di prodotti contenuti nei bagagli personali dei passeggeri, al fine di includere riferimenti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(10)La decisione 2007/275/CE (7) della Commissione è abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione (8). Ai fini della certezza del diritto, i riferimenti alla decisione 2007/275/CE della Commissione nell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (9).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.427.01.0149.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A427%3ATOC

 

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