Regolamento Delegato (UE) 2021/2088 della Commissione del 7 luglio 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex sito

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. I prodotti fertilizzanti dell’UE contengono materiali costituenti appartenenti a una o più delle categorie di cui all’allegato II di tale regolamento.

(2)L’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del medesimo regolamento, impone alla Commissione di valutare il biochar senza indebito ritardo dopo il 15 luglio 2019 e di includerlo nell’allegato II di tale regolamento se la valutazione conclude che i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti tale materiale non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l’ambiente e garantiscono l’efficienza agronomica.

(3)Il biochar può essere un rifiuto e, conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1009, può cessare di essere un rifiuto se è contenuto in un prodotto fertilizzante dell’UE conforme. A norma dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1009, in combinato disposto con l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione può pertanto includere il biochar nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 solo se le norme in materia di recupero figuranti in tale allegato garantiscono che il materiale è destinato a essere utilizzato per scopi specifici, che esiste un mercato o una domanda per tale materiale e che il suo utilizzo non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

(4)Il Centro comune di ricerca della Commissione («JRC») ha iniziato la valutazione del biochar in previsione dell’adozione del regolamento (UE) 2019/1009 e l’ha completata nel 2019. Nel corso della valutazione è stato ampliato l’ambito di applicazione per includere l’ampia gamma di materiali di pirolisi e gassificazione.

(5)La relazione di valutazione del JRC (3) conclude che i materiali di pirolisi e gassificazione, se prodotti secondo le norme in materia di recupero indicate nella relazione, forniscono nutrienti alle piante o ne migliorano l’efficienza nutrizionale e pertanto garantiscono l’efficienza agronomica.

(6)La relazione di valutazione del JRC conclude inoltre che esiste una crescente domanda di mercato per i materiali di pirolisi e gassificazione e che tali materiali saranno probabilmente utilizzati per fornire un apporto di nutrienti all’agricoltura europea. La relazione conclude altresì che l’uso di materiali di pirolisi e gassificazione prodotti secondo le norme in materia di recupero indicate nella relazione non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

(7)Le norme in materia di recupero indicate nella relazione di valutazione del JRC comprendono misure volte a limitare i rischi di riciclaggio o di produzione di contaminanti, tra cui la creazione di un elenco esaustivo dei materiali in entrata ammissibili e l’esclusione, ad esempio, dei rifiuti urbani misti, nonché la definizione di condizioni di processo specifiche e di prescrizioni in materia di qualità del prodotto. La relazione di valutazione conclude anche che i prodotti fertilizzanti contenenti materiali di pirolisi e gassificazione dovrebbero rispettare specifiche norme di etichettatura e che le norme di valutazione della conformità applicabili a tali prodotti dovrebbero includere un sistema di qualità valutato e approvato da un organismo notificato.

(8)Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che i materiali di pirolisi e gassificazione, se prodotti conformemente alle norme in materia di recupero indicate nella relazione del JRC, garantiscono l’efficienza agronomica ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2019/1009. Essi sono inoltre conformi ai criteri di cui all’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE. Infine, se conformi alle altre prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1009 in generale e di cui all’allegato I di tale regolamento in particolare, essi non presenterebbero un rischio per la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l’ambiente ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/1009. È pertanto opportuno includere i materiali di pirolisi e gassificazione nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, assoggettandoli alle suddette norme in materia di recupero.

(9)In particolare, i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dovrebbero essere consentiti come materiali in entrata per i materiali di pirolisi e gassificazione disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009 solo quando i loro punti finali nella catena di fabbricazione siano stati stabiliti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e se saranno raggiunti al più tardi entro la fine del processo di produzione del prodotto fertilizzante dell’UE contenente i materiali di pirolisi o gassificazione.

(10)Inoltre, dato che i materiali di pirolisi e gassificazione possono essere considerati come rifiuti recuperati o sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, tali materiali dovrebbero essere esclusi dalle categorie di materiali costituenti 1 e 11 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.427.01.0140.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A427%3ATOC

 

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