Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)L’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli («assicurazione autoveicoli») riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come potenziali persone lese a seguito di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le imprese di assicurazione, in quanto rappresenta un segmento consistente del mercato di assicurazione del ramo non vita nell’Unione. Inoltre, l’assicurazione autoveicoli ha un impatto significativo sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli e, di conseguenza, sul mercato interno. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato interno per l’assicurazione autoveicoli dovrebbero quindi costituire un obiettivo fondamentale dell’azione dell’Unione nel settore dei servizi finanziari.
(2)Nel 2017 la Commissione ha effettuato una valutazione del funzionamento della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), anche sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e della coerenza con altre politiche dell’Unione. La conclusione cui è giunta è che la direttiva 2009/103/CE funziona bene nel complesso e non richiede modifiche per la maggior parte dei suoi aspetti. Sono stati tuttavia individuati quattro ambiti in cui sarebbero opportune modifiche mirate: indennizzo delle persone lese a seguito di sinistri nel caso in cui l’impresa assicurativa interessata sia insolvente, importi minimi di copertura assicurativa obbligatoria, controlli dell’assicurazione dei veicoli da parte degli Stati membri e uso delle attestazioni di sinistralità pregressa da parte di una nuova impresa di assicurazione. Oltre ai quattro ambiti precedenti, sono stati identificati come ambiti in cui sarebbero opportune modifiche mirate anche i seguenti: veicoli spediti, sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo, strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli, e centri d’informazione e informazioni alle persone lese. Inoltre, è opportuno chiarire ulteriormente la direttiva 2009/103/CE, sostituendo il termine «vittima», usato in tale direttiva come sinonimo di «persona lesa», con il termine «persona lesa» o «parte lesa», se del caso, mediante gli opportuni emendamenti. Tali emendamenti mirano esclusivamente ad armonizzare la terminologia utilizzata nella summenzionata direttiva e non costituiscono una modifica sostanziale.
(3)Dall’entrata in vigore della direttiva 2009/103/CE, sono apparsi sul mercato numerosi nuovi tipi di autoveicoli. Alcuni di essi sono alimentati da un motore puramente elettrico mentre altri da dispositivi ausiliari. Tali veicoli dovrebbero essere presi in considerazione nella definizione del significato di «veicolo». Tale definizione dovrebbe fondarsi sulle caratteristiche generali di tali veicoli, in particolare i valori massimi per la velocità di progetto e il peso netto, e stabilire che siano inclusi soltanto i veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica. La definizione dovrebbe applicarsi indipendentemente dal numero di ruote di tale veicolo. Le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non dovrebbero rientrare nella definizione.
(4)I veicoli elettrici leggeri che non rientrano nella definizione di «veicolo» dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE. Tuttavia, nessuna disposizione di tale direttiva dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere, a norma del rispettivo diritto nazionale, l’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, a condizioni da essi stabilite, per qualsiasi attrezzatura a motore utilizzata sul suolo non rientrante nella definizione di «veicolo» di cui alla direttiva e per la quale, conseguentemente, la direttiva non impone tale assicurazione né dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere, nel rispettivo diritto nazionale, che le vittime di incidenti causati da qualsiasi altra attrezzatura a motore abbiano accesso all’organismo incaricato del risarcimento dello Stato membro come previsto al capo 4. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter decidere che, qualora una persona residente sul loro territorio sia una persona lesa a seguito di un incidente causato da una qualsiasi altra attrezzatura a motore in un altro Stato membro nel quale l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli non è richiesta per tale attrezzatura a motore, la persona residente abbia accesso all’organismo incaricato del risarcimento di cui al capo 4 dello Stato membro in cui risiede. Gli organismi incaricati del risarcimento degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire di comune accordo le modalità di cooperazione nelle situazioni summenzionate.
(5)In sentenze recenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, precisamente nelle sentenze nelle cause Vnuk (4), Rodrigues de Andrade (5) e Torreiro (6), la Corte di giustizia ha chiarito il significato del concetto di «uso di un veicolo». In particolare, la Corte di giustizia ha precisato che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. La direttiva 2009/103/CE non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto». Tale circostanza potrebbe verificarsi se il veicolo non è utilizzato ai sensi dell’articolo 3, primo comma, di tale direttiva, dal momento che la sua funzione abituale è, ad esempio, un «uso in quanto fonte di energia industriale o agricola». Nell’interesse della certezza del diritto, è opportuno tener conto di tale giurisprudenza nella direttiva 2009/103/CE introducendovi una definizione di «uso del veicolo».
(6)Alcuni autoveicoli sono più piccoli e sono quindi meno suscettibili rispetto ad altri di causare lesioni significative alle persone o danni significativi alle cose. Includerli nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE sarebbe sproporzionato e non terrebbe conto degli sviluppi futuri. L’inclusione di tali veicoli comprometterebbe inoltre la diffusione di veicoli più nuovi, come le biciclette elettriche, che non sono azionate esclusivamente da una forza meccanica, e scoraggerebbe l’innovazione. Inoltre non esistono elementi sufficienti per dimostrare che tali veicoli più piccoli potrebbero causare incidenti con lesioni alle persone sulla stessa scala di altri veicoli, come le autovetture o gli autocarri. In linea con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli obblighi a livello di Unione dovrebbero pertanto riguardare soltanto i veicoli definiti come tali nella direttiva 2009/103/CE.
(7)In linea di principio l’assicurazione autoveicoli dovrebbe coprire gli incidenti in tutte le zone degli Stati membri. Alcuni Stati membri, tuttavia, si sono dotati di disposizioni che disciplinano i veicoli utilizzati esclusivamente in zone specifiche con accesso limitato. Tali Stati membri dovrebbero poter prevedere deroghe limitate all’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE relative a zone soggette a restrizioni nelle quali le persone non autorizzate non possono entrare, come zone specifiche per località e zone con attrezzature nei porti e negli aeroporti. Qualora decida di prevedere una tale deroga, lo Stato membro dovrebbe inoltre adottare misure adeguate per garantire che sia versato un indennizzo per i danni a cose e a persone causati da tale veicolo.
(8)Inoltre uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di non prevedere l’obbligo di assicurazione autoveicoli per i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non sia stato autorizzato conformemente al suo diritto nazionale. Tali Stati membri dovrebbero comunque adottare misure adeguate per garantire che sia versato un indennizzo dei danni causati da tali veicoli, tranne qualora lo Stato membro decida anche di prevedere una deroga all’articolo 10 della direttiva 2009/103/CE relativa all’indennizzo dei danni causati da tali veicoli in zone non accessibili al pubblico per via di una restrizione giuridica o fisica all’accesso a tali zone, quale definita dal suo diritto nazionale. Tale deroga all’articolo 10 dovrebbe applicarsi ai veicoli in merito ai quali uno Stato membro ha deciso di prevedere una deroga all’obbligo di assicurazione dato che l’utilizzo di tali veicoli su strade pubbliche non è autorizzato conformemente al suo diritto nazionale, anche se l’obbligo di assicurazione per tali veicoli potrebbe beneficiare anche di una deroga diversa, come previsto all’articolo 5 della direttiva 2009/103/CE.
(9)In alcuni Stati membri esistono disposizioni concernenti l’uso di veicoli come mezzi per causare deliberatamente lesioni personali o danni alle cose. Se del caso, nei reati più gravi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare la loro prassi giuridica di escludere tali danni dall’assicurazione autoveicoli obbligatoria o di recuperare l’importo dell’indennizzo assicurativo versato alle parti lese dalle persone responsabili per tale lesione o danno. Tuttavia, al fine di non ridurre la protezione garantita dalla direttiva 2009/103/CE, tali pratiche giuridiche dovrebbero essere autorizzate soltanto se lo Stato membro garantisce che in tali casi le persone lese siano risarcite per i danni subiti con modalità il più simili possibile a quelle dell’indennizzo che avrebbero ricevuto a norma della direttiva 2009/103/CE. A meno che lo Stato membro non abbia previsto una garanzia o un meccanismo alternativo di risarcimento, che garantisca l’indennizzo della persona lesa per i danni subiti con modalità il più simili possibile a quelle dell’indennizzo a norma della direttiva 2009/103/CE, tali danni dovrebbero essere coperti conformemente alla summenzionata direttiva.
(10)Gli Stati membri non dovrebbero applicare la direttiva 2009/103/CE all’uso di veicoli per attività ed eventi sportivi motoristici, tra cui corse e gare, nonché allenamenti, prove e dimostrazioni, incluse quelle della velocità, dell’affidabilità o delle competenze, autorizzati in conformità del rispettivo diritto nazionale. Tali attività esentate dovrebbero svolgersi in una zona soggetta a restrizioni e delimitata in modo da garantire che i normali utenti della strada, il pubblico e qualsiasi persona estranea all’attività in questione non siano in grado di condividere, effettivamente o potenzialmente, il percorso seguito. Generalmente tali attività includono quelle che si svolgono in circuiti o itinerari destinati agli sport motoristici e nelle zone nelle immediate vicinanze, come le zone di sicurezza, i box e i garage per i pit stop, dove il rischio di un incidente è sensibilmente più elevato rispetto alle normali strade e nelle quali le persone non autorizzate non dovrebbero entrare.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.430.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430%3ATOC
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