La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla graduale eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco.
(2)Per quanto riguarda il Mar Nero, l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca. Il rombo chiodato è una di queste specie.
(3)Il 20 ottobre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/87 (2), che istituiva un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero e stabiliva un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato con reti da posta fisse a imbrocco. Tale esenzione si applicava dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
(4)La Bulgaria e la Romania hanno un interesse diretto nella gestione della pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. Il 12 febbraio 2021 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune per chiedere il rinnovo del piano in materia di rigetti e dell’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco. Il 15 luglio 2021 tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza in merito agli elevati tassi di sopravvivenza di questa specie.
(5)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (3) («CSTEP») ha valutato la raccomandazione comune aggiornata e ha rilevato la necessità di migliorare le informazioni fornite. La Commissione riconosce l’esistenza di studi scientifici (4) che dimostrano l’alto tasso di sopravvivenza del rombo chiodato catturato nel Mar Nero da pescherecci di paesi terzi che utilizzano reti da imbrocco. Poiché gli studi si riferiscono allo stesso bacino marittimo, alle stesse specie e agli stessi attrezzi inclusi nell’esenzione richiesta dalla Bulgaria e dalla Romania, la Commissione ritiene che tali studi dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell’esenzione.
(6)Sulla base delle prove scientifiche e della valutazione dello CSTEP, l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza consentita a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere inserita nel presente regolamento per un anno.
(7)Entro il 1o maggio 2022 gli Stati membri interessati dovrebbero presentare dati supplementari sulle stime di sopravvivenza relative alla pesca del rombo chiodato con reti da imbrocco.
(8)Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. In conformità della raccomandazione comune e tenuto conto del calendario fissato all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.421.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A421%3ATOC
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