La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (1), in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1022 istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale. L’articolo 14 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare detto regolamento mediante l’adozione di modalità dettagliate per l’attuazione dell’obbligo di sbarco per tutti gli stock di specie presenti nel Mar Mediterraneo occidentale soggetti all’obbligo di sbarco e per le catture indesiderate di specie pelagiche nelle attività di pesca che sfruttano gli stock di cui a tale disposizione.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base di tre raccomandazioni comuni presentate alla Commissione nel 2016 da un gruppo di Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo (Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia). Le tre raccomandazioni comuni riguardavano rispettivamente il Mar Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo sudorientale.
(3)Il 7 maggio 2021 Spagna, Francia e Italia (il «gruppo ad alto livello Pescamed») hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune con cui proponevano la proroga di alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mediterraneo occidentale, a seguito di consultazioni in sede di consiglio consultivo del Mediterraneo («MEDAC»).
(4)Questa raccomandazione comune è stata valutata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») tra il 17 e il 21 maggio 2021 (3).
(5)Il 21 luglio 2021 il gruppo ad alto livello Pescamed ha presentato una raccomandazione comune aggiornata, allineata alla valutazione dello CSTEP.
(6)A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune alla luce della valutazione dello CSTEP al fine di accertarne la compatibilità con le misure di conservazione pertinenti, compreso l’obbligo di sbarco.
(7)La Commissione rileva che nel Mar Mediterraneo occidentale le specie sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa, dando luogo a costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate.
(8)La raccomandazione comune aggiornata propone di prorogare per il 2022 l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, stabilita per i molluschi bivalvi, segnatamente la cappasanta (Pecten jacobeus) e le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD). Lo CSTEP ha rammentato agli Stati membri l’esistenza di due studi da completare per l’ulteriore valutazione dei tassi di sopravvivenza della cappasanta e delle vongole. Dal momento che gli elementi di prova relativi ai tassi di sopravvivenza di queste specie non sono conclusivi, la Commissione ritiene che l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento per un anno, in attesa che siano presentati i pertinenti dati relativi al tasso di sopravvivenza. È opportuno che gli Stati membri interessati presentino alla Commissione, entro il 1o maggio 2022, i pertinenti dati relativi al tasso di sopravvivenza per le suddette tre specie, in modo da consentire allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che giustificano l’esenzione e alla Commissione di esaminarle.
(9)La raccomandazione comune aggiornata propone di prorogare l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza stabilita per lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) per il 2022, il 2023 e il 2024. Lo CSTEP ha ritenuto che vi siano prove scientifiche che dimostrano la bassissima sopravvivenza di tale specie nel Mediterraneo occidentale e in altre regioni nei mesi di luglio e agosto. Poiché nel resto dell’anno si registrano tassi di sopravvivenza elevati, e tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell’ecosistema, la Commissione ritiene che l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza dovrebbe quindi essere prorogata per tre anni, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto di ogni anno.
(10)La raccomandazione comune aggiornata propone di prorogare l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX) per il 2022, il 2023 e il 2024. Lo CSTEP ha ritenuto che le informazioni specifiche a sostegno di tale esenzione fossero limitate. Tuttavia, dato che questa attività di pesca è piuttosto selettiva, la Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere prorogata per tre anni.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.421.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A421%3ATOC
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