La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione (2) istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base di tre raccomandazioni comuni presentate alla Commissione nel 2016 da un gruppo Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo (Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia). Le tre raccomandazioni comuni riguardavano rispettivamente il Mar Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo sudorientale.
(2)Al fine di evitare costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate, il regolamento delegato (UE) 2017/86 ha istituito un’esenzione de minimis che si applica alle specie demersali. Detto regolamento giunge a scadenza il 31 dicembre 2021.
(3)Croazia, Italia e Slovenia («gruppo ad alto livello Adriatica») e Grecia, Italia, Cipro e Malta («gruppo ad alto livello Sudestmed») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca rispettivamente nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il 7 e il 14 maggio 2021 il gruppo ad alto livello Adriatica e il gruppo ad alto livello Sudestmed hanno presentato prove scientifiche per chiedere la proroga dell’esenzione de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2017/86.
(4)Le esenzioni de minimis per le piccole specie pelagiche nelle attività di pesca dirette alla loro cattura sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione (3). È invece opportuno che le esenzioni de minimis per le catture accessorie di piccole specie pelagiche effettuate nelle attività di pesca demersale siano incluse nel presente regolamento, come richiesto nelle prove scientifiche presentate dai gruppi ad alto livello.
(5)Le prove scientifiche sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») tra il 17 e il 21 maggio 2021 (4). Il 13 e il 21 luglio 2021 i gruppi ad alto livello Adriatica e Sudestmed hanno presentato le rispettive prove scientifiche aggiornate, allineate al parere scientifico dello CSTEP.
(6)La Commissione rileva che nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale le specie sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa, dando luogo a costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate.
(7)Lo CSTEP ha osservato che l’approccio de minimis combinato incluso nelle prove scientifiche fornite riguarda un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili ma che tale ampia copertura costituisce un approccio valido data la complessità delle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Inoltre lo CSTEP ha ritenuto che singole esenzioni de minimis relative a una sola specie comporterebbero probabilmente molte esenzioni distinte altrettanto difficili da controllare.
(8)Il gruppo ad alto livello Adriatica ha fornito prove scientifiche aggiornate in merito ai costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate. Pur avendo osservato che sono state fornite stime dell’aumento dei costi, lo CSTEP ha sottolineato la difficoltà di giudicare a partire da quale livello i costi diventano sproporzionati. Lo CSTEP ha rilevato che le informazioni fornite in merito ai costi sproporzionati potrebbero essere ulteriormente completate e che dovrebbe essere effettuata una valutazione dell’impatto dell’esenzione. Lo CSTEP ha inoltre osservato che dovrebbe essere data priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l’utilizzo di attrezzi selettivi o l’istituzione di zone marine protette. La Commissione accoglie con favore l’impegno assunto dal gruppo ad alto livello Adriatica di proseguire in via prioritaria i lavori in materia di selettività e restrizioni spaziali delle attività di pesca per conseguire la riduzione delle catture indesiderate. La Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere prorogata con i livelli percentuali proposti.
(9)Le prove scientifiche aggiornate per l’Adriatico propongono di prorogare per il 2022 l’esenzione de minimis per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.) fino a un massimo del 5 % del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Pur ritenendo molto significativo il tasso di rigetto per questa attività di pesca, lo CSTEP ha preso atto dei progetti di selettività ancora in corso. La Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere prorogata per un anno, con i livelli percentuali proposti. Entro il 1o maggio 2022 il gruppo ad alto livello Adriatica dovrebbe presentare dati supplementari basati sugli studi in corso nonché una valutazione dell’impatto dell’esenzione.
(10)Il gruppo ad alto livello Sudestmed ha fornito prove scientifiche aggiornate in merito ai costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate. Pur avendo osservato che sono state fornite stime dell’aumento dei costi, lo CSTEP ha sottolineato la difficoltà di giudicare a partire da quale livello i costi diventano sproporzionati. Lo CSTEP ha rilevato che le informazioni fornite in merito ai costi sproporzionati potrebbero essere ulteriormente completate e che dovrebbe essere effettuata una valutazione dell’impatto dell’esenzione. Lo CSTEP ha inoltre osservato che dovrebbe essere data priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l’utilizzo di attrezzi selettivi o l’istituzione di zone marine protette. La Commissione accoglie con favore l’impegno assunto dal gruppo ad alto livello Sudestmed di proseguire in via prioritaria i lavori in materia di selettività e restrizioni spaziali delle attività di pesca per conseguire la riduzione delle catture indesiderate. La Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere prorogata con i livelli percentuali proposti.
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Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.421.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A421%3ATOC
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