Decisione (UE) 2021/2034 della Commissione del 10 giugno 2021 relativa all'aiuto di Stato SA.28599 [C 23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a dette disposizioni (1), e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Il 18 maggio 2009 la Commissione ha ricevuto una denuncia da SES Astra S.A. («Astra») in merito a un presunto regime di aiuto di Stato che le autorità spagnole avrebbero adottato per il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale nelle zone remote e meno urbanizzate della Spagna. Secondo Astra, il regime ha costituito un aiuto non notificato, e pertanto illegale, che ha determinato una distorsione della concorrenza tra la piattaforma di trasmissione satellitare e quella terrestre.

(2)Il regime impugnato trae origine dalla legge n. 10/2005, del 14 giugno 2005, recante misure urgenti per la promozione della televisione digitale terrestre, la liberalizzazione della televisione via cavo e il sostegno del pluralismo (2). Tra gli altri atti legislativi adottati in relazione al processo di transizione alla televisione digitale terrestre figurano, in particolare, i seguenti: il regio decreto n. 944/2005, del 29 luglio 2005, che approva il piano tecnico nazionale per la televisione digitale terrestre (3) («piano tecnico nazionale»); il regio decreto n. 945/2005, del 29 luglio 2005, che approva il regolamento generale per la prestazione del servizio di televisione digitale terrestre (4); il decreto regolamentare ITC/2476/2005, del 29 luglio 2005, che approva il regolamento tecnico e di prestazione del servizio di televisione digitale terrestre (5); e il regio decreto n. 920/2006, del 28 luglio 2005, che approva il regolamento generale per la prestazione del servizio di diffusione radiotelevisiva via cavo (6).

(3)Con lettera del 29 settembre 2010, la Commissione ha comunicato al Regno di Spagna la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione all'aiuto in questione per tutto il territorio di Spagna ad eccezione della regione Castiglia-La Mancha, per la quale è stata avviata un'indagine distinta (7). La decisione della Commissione di avviare il procedimento («decisione di avvio») è stata pubblicata il 14 dicembre 2010 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.

(4)Dopo la proroga del termine, la Spagna ha risposto con lettera del 30 novembre 2011 alla richiesta di presentare osservazioni formulata nella decisione di avvio. Oltre al governo centrale, hanno presentato osservazioni e/o risposte alle domande avanzate nella decisione di avvio le autorità di Asturie, Aragona, Paese Basco, Castiglia e León, Castiglia-La Mancha (9), Estremadura, Galizia, La Rioja, Madrid e Murcia.

(5)La Commissione ha ricevuto osservazioni anche da Radiodifusión Digital SL («Radiodifusión») con lettera dell'11 gennaio 2011, da Grupo Antena 3 e UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) con lettere del 28 gennaio 2011, da Gestora La Sexta con lettera del 31 gennaio 2011, da Abertis Telecom SA (denominata dal 1 aprile 2015«Cellnex Telecom S.A.», di seguito «Abertis» o «Cellnex») con lettera del 2 febbraio 2011, e da Astra e Telecinco con lettere del 4 febbraio 2011. Con lettere del 19 gennaio 2011 e 9 febbraio 2011 la Commissione ha trasmesso queste osservazioni alla Spagna, alla quale è stata data la possibilità di rispondere. La Spagna ha replicato con lettere del 22 febbraio 2011 e 14 marzo 2011.

(6)Nel corso dell'indagine si sono tenuti vari incontri: tra la Commissione e la Spagna l'11 e il 12 aprile 2011, tra la Commissione e Astra il 14 aprile 2011, tra la Commissione e Abertis il 5 maggio 2011 e tra la Commissione e UTECA il 5 luglio 2011. Dopo varie informazioni presentate dalla Spagna di sua iniziativa, comprese le osservazioni del Paese Basco del 24 febbraio 2011, con lettera del 14 febbraio 2012 è stata inviata alla Spagna una richiesta formale di informazioni. In seguito alla proroga del termine, la Spagna ha fornito risposta con lettera del 16 aprile, completata successivamente con lettere del 15, 19 e 25 giugno 2012. Poiché mancava ancora parte delle informazioni, il 9 agosto 2012 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni supplementari. Dopo la proroga del termine, la Spagna ha risposto con lettera del 10 ottobre 2012, a cui è seguita una lettera del 30 ottobre 2012.

(7)Inoltre, Abertis ha presentato di propria iniziativa ulteriori informazioni il 22 giugno 2011 e il 25 luglio 2012. Astra ha fornito ulteriori informazioni nelle lettere del 21 luglio 2011, 16 maggio 2011, 8 settembre 2011 e 11 novembre 2011, tutte trasmesse alle autorità spagnole perché presentassero osservazioni in merito.

(8)Il 19 giugno 2013 la Commissione ha adottato la decisione 2014/489/UE (10) («la decisione del 2013») conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (11) («il regolamento di procedura del 1999»). L'articolo 1 della decisione del 2013 stabiliva che l'aiuto di Stato concesso agli operatori della piattaforma di televisione terrestre per l'installazione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di televisione digitale terrestre (TDT) nella zona II era stato concesso dalla Spagna in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ed era incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dell'aiuto concesso in osservanza del criterio di neutralità tecnologica. L'articolo 3 della decisione del 2013 ordinava il recupero di tale aiuto incompatibile presso gli operatori della TDT, indipendentemente dal fatto che lo avessero ricevuto direttamente o indirettamente.

(9)In seguito all'adozione della decisione del 2013, i servizi della Commissione hanno assistito la Spagna nell'elaborazione di un modello standard per le gare d'appalto tecnologicamente neutrali. Il modello è stato finalizzato il 14 ottobre 2014. I servizi della Commissione hanno concesso alla Spagna fino al 31 ottobre 2014 in modo che tutte le comunità e città autonome interessate organizzassero nuove gare tecnologicamente neutrali sulla base di detto modello. Questa condizione non è stata soddisfatta, come descritto nella sezione 2.3.

(10)La Spagna e alcuni dei beneficiari hanno presentato diversi ricorsi per annullamento contro la decisione del 2013 dinanzi al Tribunale. Il 26 novembre 2015 il Tribunale ha respinto tutti i ricorsi e ha confermato la decisione del 2013 (12). Le sentenze del Tribunale sono state successivamente impugnate dinanzi alla Corte di giustizia. Le impugnazioni proposte dalla Spagna, dal Paese Basco e da Itelazpi, dalla Catalogna e dal CTTI, da Navarra de Servicios y Tecnologías, nonché da Cellnex Telecom e da Retevisión sono state respinte dalla Corte di giustizia (13). Tuttavia, il 20 dicembre 2017, a seguito dell'impugnazione proposta dalla Comunità autonoma della Galizia e da Retegal, la Corte ha annullato sia la sentenza pertinente del Tribunale (14) sia la decisione del 2013 (15), in quanto la Commissione non aveva addotto alcun motivazione in relazione alla selettività della misura in questione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.417.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A417%3ATOC

 

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