Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione del 22 novembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 175, paragrafo 2, e l’articolo 190,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme relative all’obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura e agli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori di animali acquatici. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione possa stabilire norme di esecuzione relative ai tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione, in quanto comportano un rischio irrilevante di diffusione delle malattie elencate o emergenti, nonché norme di esecuzione relative ai tipi di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori di animali acquatici che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di conservare determinati tipi di documentazione. È pertanto opportuno stabilire tali norme nel presente regolamento. Inoltre, poiché il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (2) è stato adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce norme relative agli animali acquatici, le definizioni stabilite in tale regolamento delegato dovrebbero applicarsi anche ai fini del presente regolamento.

(2)La definizione di «stabilimento» di cui all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 è ampia, così come la definizione di «acquacoltura» di cui al punto 6) del medesimo articolo. È pertanto opportuno che le competenze conferite alla Commissione dall’articolo 175, paragrafo 2, di detto regolamento siano utilizzate per consentire agli Stati membri di esonerare dall’obbligo di registrazione da parte dell’autorità competente determinati tipi di stabilimenti di acquacoltura che comportano un rischio irrilevante.

(3)Determinati stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse o che non scaricano effluenti direttamente nelle acque naturali presentano un rischio ridotto di contaminazione delle acque aperte. Se si prendono in considerazione fattori aggiuntivi quali i movimenti di animali acquatici in entrata e in uscita dallo stabilimento di acquacoltura e le categorie, le specie e il quantitativo di animali ivi detenuti, si può ritenere che alcuni di questi stabilimenti di acquacoltura comportino un rischio irrilevante di diffusione delle malattie e gli Stati membri possono pertanto esonerarli dall’obbligo di registrazione.

(4)Gli animali acquatici ornamentali sono spesso detenuti come animali da compagnia in strutture diverse dalle abitazioni. Tali strutture sono contemplate dalla definizione di «stabilimento» di cui all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429. Analogamente, rientrano nella definizione di «stabilimento» le strutture in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per assistenza sanitaria e altri scopi simili. Gli animali di acquacoltura sono inoltre spesso tenuti in esposizione nei ristoranti in attesa di essere acquistati per il consumo umano e sono talvolta detenuti anche in stagni o vasche nelle abitazioni per il consumo umano. Tali stabilimenti di acquacoltura, se sono strutture chiuse o non scaricano effluenti direttamente nelle acque naturali e non spostano animali di acquacoltura, comportano un rischio irrilevante e dovrebbe pertanto essere consentito agli Stati membri di esonerarli dall’obbligo di registrazione.

(5)In alcuni casi, a seconda del tipo della struttura di acquacoltura in questione, dovrebbero essere soddisfatte anche prescrizioni supplementari al fine di ridurre i rischi di malattia e rendere possibile l’esonero dalla registrazione. Ad esempio, i punti di vendita al dettaglio che vendono specie ornamentali a detentori di animali da compagnia, o le strutture ricreative o le abitazioni in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti all’aperto in stagni o vasche come destinazione finale, dovrebbero essere riforniti direttamente da uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto in conformità al regolamento (UE) 2016/429 affinché gli Stati membri possano esonerarli dall’obbligo di registrazione.

(6)Anche gli stabilimenti di acquacoltura costituiti da gabbie di rete o da altre strutture in cui gli animali acquatici in precedenza selvatici sono detenuti temporaneamente in acque naturali, nella stessa unità epidemiologica in cui sono stati catturati, in attesa della raccolta per il consumo umano comportano un rischio irrilevante di malattia e gli Stati membri possono esonerarli dall’obbligo di registrazione.

(7)La conservazione della documentazione è importante per la tracciabilità degli animali di acquacoltura. In determinate circostanze possono tuttavia essere concessi esoneri dall’obbligo per gli operatori di conservare tale documentazione quando il rischio associato a un particolare tipo di stabilimento di acquacoltura è ridotto. Gli stabilimenti di acquacoltura registrati in conformità all’articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429 che non spostano animali di acquacoltura verso altri stabilimenti di acquacoltura né li rilasciano in natura presentano un livello di rischio minore rispetto a quelli che devono essere riconosciuti in conformità all’articolo 176 o 177 di tale regolamento. Gli Stati membri possono pertanto esonerare tali stabilimenti di acquacoltura registrati dall’obbligo di conservare una determinata documentazione.

(8)Gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di conservare una determinata documentazione anche i trasportatori di determinate categorie di animali acquatici trasportati in modo da garantire la biosicurezza. È opportuno che il presente regolamento stabilisca le categorie di animali acquatici e le condizioni specifiche in cui devono essere trasportati, nonché la documentazione per cui è previsto l’esonero.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.416.01.0080.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A416%3ATOC

 

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