Regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Pe e del Consiglio.

Leggi Ue

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)L’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Contratti assicurativi il 18 maggio 2017 e modifiche all’IFRS 17 («IFRS 17») il 25 giugno 2020.

(3)Successivamente all’adozione dell’IFRS 17 è necessario modificare di conseguenza i seguenti principi o interpretazioni di principi: l’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, l’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, l’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative, l’IFRS 9 Strumenti finanziari, l’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, il Principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio, lo IAS 7 Rendiconto finanziario, lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, lo IAS 19 Benefici per i dipendenti, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività, lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, lo IAS 38 Attività immateriali, lo IAS 40 Investimenti immobiliari e l’interpretazione dello Standard Interpretation Committee (SIC) 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing.

(4)L’IFRS 17 stabilisce un approccio integrato alla contabilizzazione dei contratti assicurativi, con l’obiettivo di garantire che le imprese indichino nel loro bilancio informazioni pertinenti che diano un quadro fedele dei contratti assicurativi. Tali informazioni forniscono agli utilizzatori del bilancio solidi elementi per valutare l’effetto dei contratti assicurativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari delle imprese.

(5)L’IFRS 17 si applica ai contratti assicurativi, ai contratti di riassicurazione, nonché ai contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali. Nell’Unione esistono molti contratti diversi di assicurazione vita e di risparmio vita, con una passività complessiva che, secondo le migliori stime, è pari a circa 5 900 miliardi di EUR (esclusi i contratti unit-linked). In molti Stati membri alcuni di questi contratti presentano elementi di partecipazione diretta e discrezionali che consentono la condivisione dei rischi e dei flussi finanziari tra diverse generazioni di assicurati.

(6)In diversi Stati membri anche i contratti di assicurazione vita sono gestiti in modo intergenerazionale al fine di attenuare l’esposizione ai rischi di tasso di interesse e di longevità e hanno uno specifico pool di attività sottostanti la passività assicurativa, ma tali contratti non presentano elementi di partecipazione diretta ai sensi dell’IFRS 17. Se soddisfano i requisiti della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e previa approvazione delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, alcuni di questi contratti possono applicare l’aggiustamento di congruità per il calcolo del loro coefficiente di solvibilità II.

(7)L’Unione può adottare l’IFRS 17 pubblicato dallo IASB solo se soddisfa i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(8)Il parere sull’omologazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha concluso che l’IFRS 17 soddisfa i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’EFRAG non ha però raggiunto un consenso sul fatto che il raggruppamento dei contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari in coorti annuali soddisfi i criteri di omologazione tecnica o contribuisca al bene pubblico europeo. Ciò è in linea con i pareri espressi dai portatori di interessi in merito al parere sull’omologazione dell’EFRAG e con i pareri degli esperti degli Stati membri in seno al comitato di regolamentazione contabile.

(9)Le imprese dell’Unione dovrebbero poter applicare l’IFRS 17 emesso dallo IASB per facilitare la quotazione nei paesi terzi o soddisfare le aspettative degli investitori mondiali.

(10)Tuttavia l’obbligo di utilizzare la coorte annuale come unità contabile per gruppi di contratti assicurativi e di contratti di investimento non sempre riflette il modello aziendale, né le caratteristiche giuridiche e contrattuali dei contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari di cui ai considerando 5 e 6. Tali contratti rappresentano più del 70 % delle passività totali dell’assicurazione vita nell’Unione. L’obbligo di applicare a tali contratti il raggruppamento in coorti annuali non sempre ha un rapporto costi-benefici positivo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.416.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A416%3ATOC

 

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