Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e un nuovo relativo protocollo di attuazione.
(2)I negoziati si sono conclusi con successo con la siglatura dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra («protocollo»), l’11 gennaio 2021.
(3)L’accordo di partenariato abroga l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia, dall’altro (2), entrato in vigore il 28 giugno 2007.
(4)A norma della decisione (UE) 2021/793 del Consiglio (3), l’accordo di partenariato e il protocollo sono stati firmati il 22 aprile 2021.
(5)L’accordo di partenariato e il protocollo sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.
(6)È opportuno che l’accordo di partenariato e il protocollo siano approvati.
(7)L’articolo 12 dell’accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo. Inoltre, a norma di tale articolo e conformemente agli articoli 4 e 7 del protocollo, la commissione mista può adottare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvare le modifiche a nome dell’Unione secondo una procedura semplificata.
(8)È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra («protocollo»), sono approvati a nome dell’Unione (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 20 dell’accordo di partenariato e alla notifica di cui all’articolo 14 del protocollo.
Articolo 3
Conformemente alle disposizioni e alle condizioni stabilite nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, modifiche del protocollo adottato dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo di partenariato.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
Z. ČERNAČ
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.418.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A418%3ATOC
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