Decisione (UE) 2021/2043 del Consiglio del 18 novembre 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’UE, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca.

Leggi Ue

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e un nuovo relativo protocollo di attuazione.

(2)I negoziati si sono conclusi con successo con la siglatura dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra («protocollo»), l’11 gennaio 2021.

(3)L’accordo di partenariato abroga l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia, dall’altro (2), entrato in vigore il 28 giugno 2007.

(4)A norma della decisione (UE) 2021/793 del Consiglio (3), l’accordo di partenariato e il protocollo sono stati firmati il 22 aprile 2021.

(5)L’accordo di partenariato e il protocollo sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

(6)È opportuno che l’accordo di partenariato e il protocollo siano approvati.

(7)L’articolo 12 dell’accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo. Inoltre, a norma di tale articolo e conformemente agli articoli 4 e 7 del protocollo, la commissione mista può adottare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvare le modifiche a nome dell’Unione secondo una procedura semplificata.

(8)È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra («protocollo»), sono approvati a nome dell’Unione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 20 dell’accordo di partenariato e alla notifica di cui all’articolo 14 del protocollo.

Articolo 3

Conformemente alle disposizioni e alle condizioni stabilite nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, modifiche del protocollo adottato dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo di partenariato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

Z. ČERNAČ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.418.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A418%3ATOC

 

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