Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1947 della Commissione del 10 novembre 2021 riguardante la definizione del territorio geografico degli Stati membri ai fini del Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La definizione di territorio geografico è una delle questioni definite nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione (2) relativo all’elenco di questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) da affrontare in ogni ciclo di verifica.

(2)Affinché i dati sull’RNL siano affidabili, esaustivi e comparabili, occorre chiarire la definizione del territorio geografico degli Stati membri.

(3)Gli aggregati RNL e le relative componenti dovrebbero essere comparabili tra i vari Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e le norme contabili del Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») (3).

(4)È pertanto opportuno abrogare la decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione (4) e il regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione (5).

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Ai fini del regolamento (UE) 2019/516 il termine «territorio economico» ha il significato enunciato nell’allegato A, capitolo 2, paragrafi 2.05 e 2.06, del regolamento (UE) n. 549/2013 e con il termine «territorio geografico» utilizzato in tali paragrafi si intendono i territori degli Stati membri elencati nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 91/450/CEE, Euratom e il regolamento (CE) n. 109/2005 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.398.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A398%3ATOC

 

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